Anche per la precompilata fai da te servono i tempi supplementari

di Andrea Bongi 

 L'extra time arriverà fino al 23.07.2015 e consentirà anche ai contribuenti che hanno optato per il c.d. "fai da te" di trasmettere con più calma il modello all'Agenzia delle Entrate. 

Come se tutto ciò non bastasse l'Agenzia delle Entrate, sul filo di lana della scadenza del 7 luglio scorso, ha pensato bene di fornire gli ultimi chiarimenti attraverso la circolare n. 26/E data appunto 7.07.2015. Anche i contribuenti che non si sono rivolti ai Caf o ai professionisti potranno dunque inviare la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate entro il 23.07.2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti. Mentre per i Caf ed i professionisti abilitati però lo slittamento al 23 luglio, disposto dal DPCM 26.06.2015, si applica a condizione che entro lo scorso 7.07.2015 questi ultimi abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni, per i contribuenti singoli lo slittamento dei termini è, ovviamente, senza alcuna condizione. 
È questo uno dei principali chiarimenti delle Entrate contenuti nella circolare n. 26/E del 7.07.2015 con la quale sono state fornite le risposte ai quesiti formulati nel corso dell'evento del 30 giugno scorso "Forum 730". Lo slittamento dei termini di trasmissione del 730 al 23 luglio prossimo trascina in avanti anche la possibilità di procedere alla trasmissione di un modello 730 rettificativo senza il pagamento di sanzioni. Sul punto la circolare n. 26/E è chiarissima: tenuto conto della proroga concessa dal Dpcm del 26 giugno scorso, recita infatti la circolare, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni che deve necessariamente avvenire tramite il Caf o il professionista abilitato, deve considerarsi il 23.07.2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di decreto (percentuale di invii entro il 7 luglio). 
Qualora, invece, la dichiarazione rettificativa venga trasmessa dopo il 23 luglio – o entro tale data ma il Caf o il professionista non rispettino le condizioni quantitative per beneficiare dello slittamento - la circolare in commento fa il punto sull'entità delle sanzioni dovute e sulle modalità di pagamento delle stesse. In caso di presentazione di dichiarazione rettificativa entro il 10.11.2015 per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele, precisa la circolare, il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, c. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997, cioè ad 1/8 del minimo, se il versamento è effettuato entro il suddetto termine del 10 novembre. Per il versamento della sanzione, il Caf/professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", indicando il "Codice Identificativo" e il codice tributo in corso di istituzione. 
Ecco dunque i chiarimenti dell'ultim'ora che vanno ad accompagnare l'ennesima proroga delle scadenze disposta proprio sul filo di lana. E pensare, ma questa oggi è solo una magra constatazione, che l'avvento della precompilata doveva rappresentare una semplificazione per la vita dei contribuenti e dei professionisti.

 FONTE: SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI

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