di Guido Martinelli - lunedì 13 luglio 2015
Al fine di rendere possibile la trasformazione da associazione a società è indispensabile che la deliberazione di trasformazione sia assunta con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per lo scioglimento dell'associazione in presenza di trasformazione eterogenea. (art. 2500 octies, comma 2 c.c.).
Pertanto la delibera di trasformazione è opportuno che sia approvata da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto a voto. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità della trasformazione, a maggioranza semplice di una associazione non riconosciuta in una società di capitali che ne abbia previsto la specifica possibilità in statuto.
Il Supremo Collegio adduce, in definitiva, la libertà contrattuale: la trasformabilità era voluta sia dai soci fondatori che da coloro che, aderendo successivamente all'associazione, ne hanno accettato lo statuto. Ciò consente di evitare che la deliberazione di trasformazione debba essere presa necessariamente con la citata maggioranza qualificata dei due terzi. Ciò ancorché l'associato dissenziente si trovi a dover soffrire di un depauperamento della propria funzione associativa in caso di trasformazione, ad esempio, in società di capitali.
La previsione statutaria di modifica dello statuto faciliterebbe, quindi, l'operazione di trasformazione.
Si potrebbe porre il problema della ripetizione della quota sociale nei confronti di un associato dissenziente rispetto all'operazione di trasformazione.
A mente dell'art. 37 c.c. l'associato receduto non può pretendere la quota "... finché l'associazione dura …" ciò in quanto il fondo costituisce la specifica garanzia dei terzi, alla cui conservazione è subordinato l'interesse del singolo associato in recesso. Si ritiene che la norma operi in caso di trasformazione che, va ribadito, non costituisce una vicenda estintiva ma modificativa e non assimilabile all'ipotesi di scioglimento del gruppo.
La modifica statutaria introduce una nuova regolamentazione del rapporto associativo e comporta l'insediamento degli organi collegiali nella nuova composizione. Si ritiene che il consiglio in carica decada ed occorrerà procedere alla nomina secondo i mutati principi statutari.
Va da sé, dunque, che i soggetti cui spetta il diritto di deliberare la trasformazione siano esclusivamente gli aventi diritto a partecipare all'assemblea e ad esprimere la propria preferenza. Si ricorda che, a mente di quanto previsto dall'art. 37 del codice civile, l'ipotetico socio fondatore che non intenda sottoscrivere le quote della trasformata società non avrà diritto alla ripetizione di quanto nel frattempo eventualmente avesse versato fino alla data della trasformazione.
Posto che la possibilità di trasformazione di una associazione non è avversata dal sistema legislativo, va previamente stabilito l'ambito di applicabilità dell'art. 2499 c.c. nell'ipotesi che occupa. Detta testualmente la norma: "La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione …".
La norma è posta a presidio delle posizioni dei creditori che vedrebbero ridotte le garanzie patrimoniali in caso di trasformazione della società con soci illimitatamente responsabili in società di capitali.
La trasformazione di un'associazione libera gli associati per le obbligazioni anteriori alla trasformazione contratte in nome e per conto dell'associazione nei confronti di quei creditori che hanno dato il loro consenso alla trasformazione (art. 2499 c.c.).
La delibera di trasformazione dovrà essere rimessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori. I creditori hanno l'onere di attivarsi per impedire la liberazione di coloro che hanno contratto in nome e per conto dell'associazione, negando espressamente la propria adesione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, il consenso si presume se i creditori ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non hanno negato la loro adesione.
La delibera di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione giurata di stima del patrimonio sociale redatta da un esperto designato dal Presidente del Tribunale e deve essere iscritta nel Registro delle imprese con le forme prescritte con l'atto costitutivo del tipo di società adottato. La stima delle quote di conferimento e del fondo comune non deve superare il valore effettivo dei beni considerati, avendo lo scopo di assicurare la garanzia patrimoniale per i terzi creditori.
FONTE: EUROCONFERENCE NEWS