Start-up innovative: approvato il modello standard dell'atto costitutivo

Lunedì 14 marzo 2016


Con il Decreto 17 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha introdotto le regole che consentono la costituzione di start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata tramite documento informatico firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, e nel contempo è stato anche approvato il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto che dovrà essere compilato on line, seguendo una procedura telematica in corso di attivazione, pur rimanendo ferma la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Le disposizioni dettate dal Decreto 17 febbraio 2016 sono state emanate in attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 10 bis del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. “Investment compact”), il quale prevede che l'atto costitutivo di start-up innovative o di incubatori certificati possa essere redatto non solo per atto pubblico ma anche per atto sottoscritto con le modalità stabilite dall'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.). Detta norma ha inoltre precisato che l'atto costitutivo possa essere redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese ai fini dell’iscrizione. La disciplina contenuta nel Decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta dunque una deroga alle modalità formali di costituzione della società a responsabilità limitata previste dall’art. 2463 c.c. 
 L’art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 consente infatti di utilizzare la forma elettronica per la redazione dei contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ordine ai quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up ex art. 25, comma 8, del D.L. 19 ottobre 2012, n. 179. L’atto dovrà inoltre essere firmato digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) da parte di ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, oppure dall’unico sottoscrittore, nel caso di società unipersonale. 
 L’art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 precisa che i contratti di società a responsabilità limitata redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dovranno essere compilati in “totale conformità” ad un modello standard il cui schema è stato allegato al decreto ed è stato ora approvato dal ministero. L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, debbono dunque essere redatti in modalità esclusivamente informatica e debbono riportare l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori, così come previsto dall’art. 24 del C.A.D., giacché l’atto non sarebbe iscrivibile nel registro delle imprese allorquando fosse stato sottoscritto in maniera differente. Nel caso di società pluripersonale, l’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016 prevede che il procedimento di sottoscrizione debba essere peraltro completato entro il termine di 10 giorni, dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione. È inoltre opportuno sottolineare che le sottoscrizioni non richiedono alcuna autentica in ragione dell’esigenze di semplificazione e celerità che la procedura in oggetto intende soddisfare. 
 L’art. 2 e l’art. 3 del decreto 17 febbraio 2016 contengono poi una serie di disposizioni riguardanti il procedimento di iscrizione della società nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro delle imprese. Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall’atto costitutivo e dallo statuto secondo le regole previste dall’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016, deve essere infatti presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. L’ufficio del registro delle imprese è tenuto a effettuare una serie di controlli, in quanto deve verificare: 
1) la conformità del contratto al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e redatto secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016; 
2) la sottoscrizione effettuata con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori nel caso di società pluripersonale oppure dell’unico contraente nel caso di società unipersonale;  
3) il procedimento di sottoscrizione deve essersi concluso con l’apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall’apposizione della prima delle sottoscrizioni, nel caso di contratto di società plurilaterale; 
4) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni;
5) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’rt. 2189, comma 2, c.c. e dall’art. 11, comma 6, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (l’ufficio deve quindi accertare l’autenticità della sottoscrizione prima di procedere all’iscrizione della società nel registro delle imprese); 
6) la competenza territoriale; 
7) l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata che sia direttamente riferibile alla società; 
8) la liceità, la possibilità e la determinabilità dell’oggetto sociale; 
9) l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovative ad alto valore tecnologico; 
10) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up; 
11) l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.
In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l’ufficio non iscrive però immediatamente la società nella sezione speciale del registro delle imprese ex art. 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, così come previsto per le start-up innovative e per gli incubatori certificati. Entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollo del deposito del documento informatico, l’ufficio procede, in un primo momento, alla sola iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”. 
 L’art. 3 del Decreto 17 febbraio 2016 prevede infatti che contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, la società debba presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. La preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro delle imprese costituisce quindi il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le start-up innovative e gli incubatori certificati a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto 17 febbraio 2016. Resta tuttavia inteso che l’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società start-up innovativa viene iscritta nella sezione speciale. 
L’art. 4 del decreto 17 febbraio 2016 conferma che la società mantiene comunque l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel caso di cancellazione dalla sezione speciale dovuta a motivi sopravvenuti in conformità con quanto previsto dall’art. 25, comma 16, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. Si rammenta infatti che la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese, nel caso vengano meno i requisiti previsti dall’art. 25, comma 2 e 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. La cancellazione d’ufficio scatta anche nel caso in cui il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato non depositi la dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti presso l’ufficio del registro delle imprese entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. 
L’art. 5 del Decreto 17 febbraio 2016 racchiude infine alcune disposizioni conclusive che riguardano l’autenticazione delle firme digitali ai fini della formazione del documento informatico presentato per l’iscrizione nel registro delle imprese. Le firme digitali possono infatti essere autenticate da un notaio a norma dell’art. 25 del C.A.D., ma in questo caso il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria di cui all’art. 2, comma 4, del decreto 17 febbraio 2016 è di 5 giorni. Si evidenzia che, nel caso di specie, l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese della società rientra nella esclusiva responsabilità del notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto così come previsto dall’art. 20, comma 7 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Il notaio ha infatti il compito di effettuare le verifiche previste dall’art. 2, comma 2, del Decreto 17 febbraio 2016 così come sopra elencate, ivi compreso l’obbligo di verifica degli adempimenti incombenti di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 213, che sarebbero demandate invece all’ufficio del registro delle imprese nel caso in cui l’atto fosse stato formato documento informatico firmato digitalmente in conformità del modello standard e delle istruzioni tecniche dettate nello stesso decreto dal Ministero dello sviluppo economico. 
 L’art. 5, comma 2, del Decreto 17 febbraio 2016 prevede infine che l’atto possa essere contestualmente iscritto in sezione ordinaria ed in sezione speciale del registro delle imprese senza che sia necessario espletare qualsivoglia ulteriore verifica nel caso in cui le firme vengano autenticate dal Conservatore del registro delle imprese. 

 fonte: ALTALEX Di Leonardo Serra

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