Opporsi a Equitalia per cartelle di pagamento mai notificate

Martedì 15 marzo 2016


Estratto di ruolo impugnabile se la cartella esattoriale non viene regolarmente consegnata al contribuente. Detto così sembra un “non-problema” perché, se il debito esiste, il contribuente dovrebbe anche aver ricevuto l’atto di Equitalia.
E invece non capita raramente che ci si accorga di avere debiti con il fisco solo facendosi rilasciare, dagli uffici dell’Agente della riscossione, un estratto di ruolo. Da essi potrebbe risultare la notifica di una cartella esattoriale che, in verità, nei fatti, non è mai stata consegnata (magari perché spedita a un indirizzo sbagliato, o consegnata delle mani di un soggetto non legittimato, o proprio perché sfuggita ai dipendenti di Equitalia o al postino). Come agire, in questi casi, per farsi “cancellare” il debito? La soluzione sembrerebbe, a prima vista, scontata: basta andare dal giudice e presentare un ricorso contro Equitalia. In verità, però, nel diritto tributario vige una regola un po’ particolare, che i non addetti del settore faranno difficoltà a comprendere: è possibile ricorrere solo contro alcuni (e non tutti) gli atti del fisco, atti che la legge si è preoccupata di elencare e individuare ad uno ad uno. Ebbene, tra questi atti non è indicato l’estratto di ruolo. Il che ha creato un serio problema di ordine teorico, ma anche pratico. Fortunatamente, l’anno scorso è intervenuta una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [Cass. S.U. sent. n. 19704/2015 del 2.10.2015.], che ha tagliato definitivamente la testa al toro, sancendo il diritto per il contribuente di impugnare l’estratto di ruolo, consegnato da Equitalia, tutte le volte in cui, da questo, risultino debiti per cartelle di pagamento in realtà mai notificate. La pronuncia della Cassazione favorisce enormemente il cittadino rispetto a quello che avveniva negli anni passati (quando la gente era costretta, invece, ad attendere il pignoramento, il fermo o l’ipoteca per poter ricorrere al giudice e impugnare quest’ultimo atto: un ricorso che interveniva, però, quando ormai la frittata era stata fatta). Oggi, come si diceva, tutte le volte in cui il contribuente si accorga, dall’estratto di ruolo, di avere dei debiti per cartelle mai ricevute, può rivolgersi immediatamente al giudice, senza attendere il successivo passo di Equitalia. Come fare allora per tutelarsi “in anticipo”? Innanzitutto bisogna recarsi allo sportello di Equitalia e chiedere il rilascio di un estratto di ruolo, fornendo i propri dati. L’estratto di ruolo viene consegnato in tempo reale ed è gratuito. Il richiedente ottiene così un tabulato, stampato dai computer di Equitalia, ove vi è il dettaglio di tutti i debiti non ancora onorati, con le relative causali (per esempio: il tipo di imposta dovuta, le sanzioni, ecc.), la data di notifica della relativa cartella di pagamento, l’anno di riferimento del tributo per verificare se, nel frattempo, il diritto alla riscossione si è prescritto. A questo punto il contribuente dovrà fare mente locale e, scartabellando nei propri archivi di casa, verificare se effettivamente ogni cartella indicata nell’estratto di ruolo risulta essergli stata notificata. In caso contrario, potrà presentare un ricorso al giudice competente, tenendo presente che: – per le contravvenzioni stradali è competente il giudice di pace; – per i contributi Inps e Inail è competente il giudice del lavoro; – per imposte e tasse (anche bollo auto e canone Rai) è competente la Commissione Tributaria del lavoro. 
 FONTE: www.laleggepertutti.it

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