Martedì 15 marzo 2016
Nullo l’avviso di accertamento con rettifica catastale dell’immobile se non indica i motivi della maggiore rendita.
L’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accerta una maggiore rendita catastale è illegittimo se non adeguatamente motivato.
La motivazione è infatti elemento essenziale per la validità dell’atto in quanto da essa il contribuente deve poter desumere l’iter di accertamento effettuato dal Fisco e la bontà o meno delle ragioni che hanno portato a considerare un riclassamento dell’immobile e una maggiore rendita catastale
È quanto confermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia [CTR Lombardia sent. n. 762/67/2016] emessa a poco tempo di distanza dalla nota sentenza della Cassazione [Cass. sent. n. 20251/2015] che ha ribadito la natura della motivazione degli avvisi di accertamento.
Quest’ultima rileva dal punto di vista della validità sostanziale dell’atto e non solo formale; essa non ha infatti solo natura processuale determinante per consentire l’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, ma costituisce un vero e proprio elemento essenziale della pretesa fiscale.
Difatti, per legge [Art. 7 L. 212/2000.], l’amministrazione finanziaria è obbligata ad indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione contenuta nell’atto. Da ciò si evince che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell’atto tributario e, pertanto, non è riconducibile ad una mera provocatio ad opponendum, ma integra un elemento essenziale dell’atto, sulla cui base va definito il tema decisorio e probatorio dell’eventuale successivo giudizio di impugnazione.
In particolare, la motivazione deve consentire il controllo interno e giurisdizionale dell’atto, al fine di valutare la correttezza dell’operato dell’amministrazione e di porre il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva e al contempo di contestarla efficacemente anche dal punto di vista quantitativo.
L’originaria inidoneità motivazionale dell’atto, dunque, comporta l’invalidità dello stesso. Né vale a recuperare l’atto la motivazione resa successivamente dall’Agenzia delle Entrate in sede di controversia. Gli elementi motivazionali su cui si basa l’accertamento devono infatti essere forniti all’interessato tempestivamente (cioè inserendoli fin dall’inizio nel provvedimento impositivo) e con un grado di determinatezza e intelligibilità che consenta allo stesso un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
La valutazione circa l’adeguatezza della motivazione va effettuata dal giudice con un giudizio ex ante sull’atto di accertamento e a prescindere dal fatto che il contribuente non abbia elaborato una buona difesa in causa. Indipendentemente da quest’ultima, infatti, l’atto con motivazione mancante o non adeguata deve essere dichiarato nullo.
Con specifico riguardo agli atti catastali, la motivazione è considerata adeguata se sono fornite al contribuente le ragioni di fatto e di diritto della variazione e in particolare l’indicazione:
– dei rapporti tra valore di mercato e valore catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
– delle trasformazioni edilizie nell’ipotesi di variazione dei dati dell’immobile rispetto a quelli risultanti dal catasto;
– dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all’unità oggetto di riclassamento, quando l’atto sia conseguente a un aggiornamento o a un’incongruità rispetto ad altri immobili [Cass. sent. n. 23247/2014].
FONTE: www.laleggepertutti.it