giovedì 14 Gennaio 2016

1. CONDIZIONI PER OTTENERE IL BONUS FISCALE
Le condizioni per ottenere la riduzione delle imposte sul mattone attengono sia alla persona del comodante (condizioni soggettive) che all’immobile offerto in comodato (condizioni oggettive). Nel rispetto di tali presupposti il contribuente può ottenere, dunque, una riduzione del 50% della base imponibile sia ai fini Imu che Tasi. L’aliquota Imu da utilizzare è quella ordinaria, che può arrivare al 10,6 per mille. Ovviamente il comune potrebbe decidere di agevolare con proprie risorse i comodati, portando l’aliquota al minimo del 4,6 per mille ed azzerando la Tasi, visto che ai comuni è fatto divieto nel 2016 di aumentare le aliquote ma non di ridurle.
Analizziamo qui di seguito tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Condizioni soggettive:
il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, quella principale. Quindi, se il possessore/comodante possiede una casa di vacanza, ma anche lo 0,1% di un’altra abitazione in Italia, il comodato non opera. All’utilizzatore/comodatario invece non viene posta questa condizione e, pertanto, può possedere anche più di due abitazioni;
il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado del comodante: il che significa che l’immobile deve essere prestato alternativamente a uno o entrambi i genitori, oppure al figlio;
il comodatario deve utilizzare l’immobile dato in comodato come propria abitazione principale.
Condizioni oggettive:
l’abitazione principale del comodante deve trovarsi nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari.
2. ADEMPIMENTI PER OTTENERE IL BONUS FISCALE
Per ottenere lo sconto fiscale è necessario adempiere alle seguenti formalità:
il contratto di comodato deve essere registrato. La registrazione, al 2016, avrà un peso di 216 euro (di cui 200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto);
la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto;
il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016, entro il 30 giugno 2017: non rilevano le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate ai comuni, visto che le condizioni per l’accesso sono cambiate e la normativa ora prevede espressamente che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione il soggetto passivo deve attestare nella dichiarazione Imu la sussistenza di tutti i requisiti.
3. PERTINENZE
L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze; non operano i limiti posti dalla normativa per le pertinenze delle abitazioni principali (un solo C/2, C/6 e C/7). La riduzione della base imponibile opererà quindi per tutte le pertinenze concesse in comodato, anche se si tratta di due garage, a condizione ovviamente che queste siano puntualmente individuate nel contratto di comodato. Inoltre, ben potrà verificarsi l’ipotesi di abitazione che sia agevolabile solo a metà, come nel caso di abitazioni in comproprietà di due coniugi di cui solo uno rispetta le condizioni imposte dalla norma.
fonte:lavorofisco.it