L’esclusione dalla gara per omissione degli oneri di sicurezza è euro-compatibile?

Venerdì 15 gennaio 2016

Attesa la scarsa chiarezza delle disposizioni legislative sul tema, con la sentenza n. 3 del 2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che le ditte partecipanti alle gare pubbliche
per l’affidamento di lavori devono indicare separatamente nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendale, pena l’esclusione dalla procedura anche se non prevista dal bando di gara. Poi, con la successiva decisione n. 9 del 2015, la stessa Adunanza Plenaria ha precisato che tale lettura interpretativa ha natura dichiarativa e, conseguentemente, ha escluso la possibilità di esercitare i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, pure per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si fosse conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 3 del 2015. Ciò premesso, il T.A.R. Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità del diritto vivente così sintetizzato coi principi comunitari: in primis, coi principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, che risulterebbero traditi nella misura in cui la normativa italiana pretende che l’impresa di gara eterointegri il bando non solo con la legge ma anche con l’interpretazione estensiva accolta dall’Adunanza Plenaria; in secundis, coi principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di favor partecipationis e di parità di trattamento sostanziale tra le imprese concorrenti, che sarebbero violati in quanto l’esclusione opera anche quando l’impresa sia concretamente rispettosa degli oneri di sicurezza aziendale. TM

 TAR PIEMONTE - TORINO, SEZ. II - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 16 dicembre 2015, n. 1745 
fonte: il diritto amministrativo.it

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