Giurisdizione per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/01

In una controversia esclusivamente attinente alla quantificazione dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 42 bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, il Consiglio di Stato ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nella fattispecie in questione, osserva il collegio, non veniva in contestazione l’utilizzo da parte dell’amministrazione dell’istituto dell’acquisizione sanante, né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’emanazione del relativo provvedimento. I giudici di Palazzo Spada riprendono la propria recente pronuncia n. 4777 del 19 Ottobre 2015, nonché le statuizioni sul medesimo tema della Corte regolatrice della giurisdizione (sentenza 29 Ottobre 2015, n. 22096) e della Corte costituzionale (sentenza 30 Aprile 2015, n. 71). In particolare, secondo le sezioni unite: “Può affermarsi che, nella fattispecie delineata dal d.P.R. n. 327/2001, art. 42 bis, l’illecita o l’illegittima utilizzazione di un bene immobile da parte dell’amministrazione per scopi di interesse pubblico costituisce soltanto il presupposto indispensabile, unitamente alle altre specifiche condizioni previste da tale articolo per l’adozione – si noti: nell’ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione – del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto (presupposto da indicare puntualmente nella motivazione di tale provvedimento …), con la conseguenza che , ove detto autonomo, speciale ed eccezionale procedimento espropriativo sia stato legittimamente promosso, attuato e concluso, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in quanto previsto dal legislatore per la perdita della proprietà del predetto bene immobile, non può che conferire all’indennizzo medesimo natura non già risarcitoria ma indennitaria, con l’ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario”. Viene pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la stessa al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto, nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.. FM


fonte:ildirittoamministrativo.com 

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