LOCAZIONI : Il nuovo termine (prima erano 20 giorni) dal 1° gennaio 2016

Sabato 24 Ottobre 2015 di Nadia Parducci




Cessioni e proroghe di affitto si comunicano entro 30 giorni 

Dal 1° gennaio 2016 (se la legge di Stabilità verrà confermata dal Parlamento) cambiano i termini, da 20 a 30 giorni, per comunicazione alle Entrate di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 158/2015 (avvenuta il 7 ottobre 2015), si è concluso l’iter del decreto che, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Il Dlgs 158/2015 riforma anche la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell’ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2017 (ma nel Ddl Stabilità è già previsto un anticipo al 1° gennaio 2016). In particolare, il decreto sanzioni introduce l’espressa previsione secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, del contratto di locazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione. Oltre all’introduzione espressa dell’adempimento comunicativo viene individuata, al comma 1-bis, la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il relativo versamento. Contestualmente, viene rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 17 del Dpr 131/86, in forza della quale il contribuente è tenuto a presentare l’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe all’ufficio del Registro, presso cui è stato registrato il contratto, entro venti giorni dal pagamento. L’articolo 17 del “decreto sanzioni” inserisce una previsione per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca (Dlgs 23/2011 ). Per creare un trattamento sanzionatorio completo anche per i contratti di locazione soggetti a cedolare secca, infatti, viene previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 euro. Tale sanzione è dovuta nella misura di 35 euro, se il ritardo non è superiore a trenta giorni. fonte: Il Sole 24 Ore


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