Il Decreto del 26 giugno 2015 ha aggiornato le linee guida per la certificazione della
prestazione energetica degli edifici, introducendo il nuovo modello di APE
valido su tutto il
territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 2015. Oltre al nuovo attestato di prestazione
energetica è stato introdotto anche un nuovo schema di annuncio commerciale che, assieme
al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni
e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti,
consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.
Sotto il profilo normativo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. n. 192/2005 l’APE è
rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario
oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con una
superficie utile totale, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di
un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Con
riferimento ai soggetti obbligati alla produzione dell’attestato si ricorda che:
a) nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore;
b) mentre nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, nei casi previsti
dal D.Lgs. n. 192/2005, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Come già accennato, la condizione giuridica che determina l’insorgenza dell’APE in capo al
proprietario è costituita dalla vendita, dal trasferimento di immobili a titolo gratuito o dalla
nuova locazione di edifici o unità immobiliari.
Nel caso della locazione riguardante singole unità immobiliari, va peraltro ricordato che non
sussiste alcun obbligo, il quale permane soltanto nell’eventualità che ad essere locati siano
edifici nella loro totalità. Una disposizione, quest’ultima, entrata in vigore a partire dal 24
dicembre 2014. Per quanto riguarda invece i nuovi affitti, ovvero quelli che siano stati stipulati
per la prima volta, escludendo dagli stessi quelli che abbiano una durata complessiva sotto i
trenta giorni all’anno, che non necessitano di registrazione, l’unico obbligo cui è soggetto il
locatore è quello relativo all’informazione preventiva dell’affittuario riguardo alla prestazione
energetica dell’immobile. Un obbligo che scatta a partire dall’inizio delle trattative e il quale
deve essere debitamente testimoniato mediante l’inserimento di una clausola specifica nel
contratto di affitto, tesa a precisare che chi riceve in affitto il bene dichiara a sua volta di essere
stato informato nella maniera più appropriata, anche tramite documentazione, in relazione alla
prestazione energetica della casa oggetto della locazione. Il tutto senza alcuna necessità di
specificare i dettagli, poiché la norma non prevede particolari formalità.
A titolo esemplificativo, tale clausola potrebbe essere così formulata “Il conduttore dà atto di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
prestazione energetica dell’immobile locato”.
In caso di inosservanza delle disposizioni concernenti il nuovo APE sono applicabili le sanzioni
previste dall’art. 15 del D.Lgs. 192/2005.
In particolare, si ricorda che:
• il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’APE senza rispettare i
criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da € 700 a € 4.200;
• il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità
delle opere e l’APE, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione
da € 1.000 a € 6.000;
• il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un APE per gli edifici di nuova
costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione
da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’APE
è punito con la sanzione da € 3.000 a € 18.000;
• il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità
immobiliari non possiede l’APE è punito con la sanzione da € 300 a € 1.800;
• in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di
offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs.
192/2005, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a € 500 e non superiore a € 3.000.
fonte: www.ecnews.it