Venerdì 20 Novembre 2015
L’istituto della mediazione civile, previsto dall’art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alla controversia instaurata dalla ex moglie per l’accertamento del diritto, ex art. 12-bis L. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito.
Cosi’ ha deciso il Tribunale di Milano in una recente ordinanza, conforme ad altre pronunce del medesimo organo in materia (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013 e Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015).
L’istituto della mediazione civile è stato ritenuto, infatti, applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile: nella fattispecie, la domanda della ricorrente aveva ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro, ovvero un diritto disponibile.
Inoltre, l’opportunità della mediazione emerge proprio “quando le parti in causa sono state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio”, essendo probabile che “la lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita”.
Il giudice ha poi precisato che in questo caso la mediazione è disposta “ex officio”: la legge 9 agosto 2013, n. 98, in riforma del d.lgs. 28/2010, ha infatti previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. “Il fascio applicativo della previsione in esame”, ha infine sottolineato il giudice de quo, “prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su una controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto”.
fonte: ALTALEX Di Giuseppina Mattiello - Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza 14/10/2015