L’art. 17-ter, co. 1, del DPR. n. 633/72, che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova
modalità di applicazione dell’imposta denominata “split payment” (o scissione dei pagamenti),
contiene un elenco di soggetti destinatari analogo a quello contenuto nell’art. 6, co. 5, secondo
periodo, del medesimo decreto, recante il regime dell’esigibilità differita dell’Iva (all’atto del
pagamento dei relativi corrispettivi), in presenza di operazioni effettuate nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni. Tuttavia, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di
applicazione dello “split payment”, non è sufficiente fare riferimento esclusivamente ai
destinatari del regime dell’esigibilità differita dell’Iva di cui all’art. 6, co. 5, del DPR. n. 633/72,
ma occorre effettuare, comunque, un’interpretazione del dettato della nuova disposizione
fondata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente
ratio – arginare l’evasione da riscossione dell’Iva
- che ha ispirato il legislatore nell’adozione
del regime dello “split payment” (C.M. 09.02.2015, n. 1/E).
Alla luce di tale orientamento, l’Agenzia delle Entrate - dopo aver confermato che “la natura
pubblica” dell’acquirente rappresenta un “requisito imprescindibile per l’applicazione delle
norme in commento”
- ha individuato, nei seguenti soggetti, i destinatari della disciplina dello
“split payment”:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma
personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Quest’ultimi enti, infatti, ancorché
dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali,
in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici
elementi distintivi;
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al D.Lgs.
18.08.2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli
altri enti locali indicati dall’art. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ossia le Comunità montane,
Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, in buona sostanza, di enti pubblici costituiti
per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato
territorio, i quali, pertanto, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di
tali enti dall’applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe,
infatti, di raggiungere pienamente l’obiettivo del legislatore, limitando, di fatto,
l’attuazione della finalità antievasione del regime speciale dello “split payment”;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle
considerazioni sinora svolte, al fine di garantire la finalità antievasione della norma in
esame, devono ritenersi comprese, in tale categoria, anche le Unioni regionali delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è
obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal D.Lgs. 05.02.2010, n. 23;
- Istituti universitari;
- Aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente
degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale
nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell’avviso che
anche tali enti debbano essere ricondotti nell’ambito applicativo della norma in
commento.
Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende
sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati
all’attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la
conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali
casi, la norma stessa al settore in argomento;
- Enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera,
i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Nell’ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” devono essere compresi – oltre
agli enti espressamente indicati dall’art. 17-ter del DPR. n. 633/72 – anche i soggetti pubblici
che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente
immedesimabili nei predetti enti (C.M. 13.04.2015, n. 15/E). Conseguentemente, rientrano nella
disciplina della “scissione dei pagamenti” anche:
- i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono
fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato;
- i Consorzi imbrifero montani – in conformità all’art. 31, co. 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267– in quanto enti locali obbligatori ai sensi della Legge 27.12.1953, n. 959;
- i consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art. 91 del DPR. 11.07.1980, n. 322, per il
perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate.
Al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari dello “split
payment”, l’Amministrazione finanziaria ritiene che – per ragioni di semplicità operativa e con
l’intento di fornire maggiori elementi di certezza agli operatori (fornitori ed enti pubblici
acquirenti) – il fornitore della pubblica Amministrazione possa avvalersi dell’ausilio dell’Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
- consultabile alla pagina web
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php (C.M. 09.02.2015, n. 1/E).
fonte: www.ecnews.it