sabato 24 ottobre 2015 di Fabio Garrini
(soprattutto di versamento) relativi agli immobili posseduti da un soggetto interessato da
fallimento (così come nel caso di liquidazione coatta amministrativa). Le similarità tra i due
tributi sono tali da suggerire l’ipotesi di un trattamento comune, che estenda anche alla tassa
sui servizi indivisibili la sospensione IMU per il periodo fallimentare.
In realtà le peculiarità TASI (in particolar modo il fatto che l’imposta risulta dovuta, oltre che
da parte del possessore, in parte anche dall’utilizzatore) sono tali da generare non pochi dubbi
circa la possibilità di una applicazione analogica, che quindi suggeriscono di effettuare il
versamento alle scadenze canoniche.
Ad occuparsi degli obblighi di versamento IMU è il comma 6, dell’articolo 10, D.Lgs. 504/1992:
l’articolo 9, comma 7, D.Lgs. 23/2011 fa infatti esplicito richiamo, tra le altre, all’unica
disposizione che anche nel precedente tributo comunale era prevista per regolare il
trattamento degli immobili interessati da procedure concorsuali. Essa dispone che:
“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono
presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo
di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto
di trasferimento degli immobili”.
Preliminarmente occorre individuare una distinzione circa l’obbligazione tributaria del fallito
ai fini IMU; in particolare sono da tenersi distinte:
• l’imposta che matura nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento (tanto per il
periodo d’imposta dal primo gennaio alla data della sentenza dichiarativa del fallimento
come pure per i periodi d’imposta precedenti) ha natura di debito concorsuale; in
relazione a tale periodo il contribuente deve effettuare i versamenti alle scadenze
canoniche, così come il Comune, per il recupero del credito relativo a tale periodo (spesso
l’imposta viene omessa nelle annualità immediatamente precedenti al fallimento del
contribuente), dovrà insinuarsi nel fallimento secondo le ordinarie procedure previste
dalla Legge fallimentare. Credito che comunque beneficia di privilegi;
• l’imposta che matura durante la procedura dovrà essere versata dal curatore per l’importo
complessivo, in un’unica soluzione, una volta che sia stato venduto l’immobile, oggetto
dell’imposta stessa: tale onere è infatti una spesa a carico della “massa fallimentare” e,
come tale, dovrà essere soddisfatto in prededuzione.
Il presupposto impositivo dell’IMU
non viene meno con l’avvio della procedura concorsuale, ma viene semplicemente
procrastinato il momento impositivo: vi è una sorta di sospensione del versamento
finalizzato ad attendere un momento in cui il fallimento possegga sufficiente liquidità
per adempiere all’obbligazione tributaria (appunto quando sarà ceduto l’immobile). Da
notare che tale calcolo dovrà essere effettuato separatamente in relazione ad ogni
immobile posseduto dal fallito, rendendo articolata la gestione del tributo dovuto quando
il fallito risulta essere possessore di molti immobili ceduti in momenti diversi.
È implicito osservare come, per detti periodi d’imposta, il Comune non è tenuto ad insinuarsi
al passivo, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15478/2010: d’altro
canto si tratta di una obbligazione che inerisce il periodo fallimentare.
Molto più delicato è, invece, il ragionamento che riguarda l’imposta sui servizi indivisibili: il
problema, in particolare, deriva dal fatto che la vicenda non risulta avere alcuna precisa
regolamentazione.
La tecnica legislativa poco convincente utilizzata è, infatti, causa di non pochi dubbi: la TASI è
stata infatti introdotta dalla L. 147/2013 con specifiche disposizioni e parziali rimandi alla
disciplina IMU.
A sostegno della prima tesi – quella dell’equiparazione tra i due tributi – depone il fatto che,
nella disciplina IMU, tale differimento è legato alle difficoltà finanziarie che sono connaturate
nella procedura fallimentare (quantomeno all’avvio), difficoltà che necessariamente
interessano anche il tributo sui servizi.
Inoltre, vanno notate le somiglianze tra i due tributi, per cui nella disciplina TASI non vi sarebbe
una specifica previsione applicabile solo a causa della sbadataggine del legislatore, e non
perché abbia voluto trattare diversamente i due tributi. A sostegno di tale tesi va notato come
nelle risposte FAQ del 3 giugno 2014 vi siano analoghe estensioni in relazione all’imputazione
dell’imposta in caso di separazione dei coniugi, ovvero per la riduzione al 50% nel caso di
fabbricati inagibili o vincolati. Quindi assimilazioni analogiche che vanno ben oltre la
previsione che riguarda la base imponibile (comma. 675 della L. 147/2013) e che finiscono per
interessare anche l’individuazione del soggetto passivo e l’applicazione di riduzioni ed
esenzioni.
A ciò va però controbattuto che, in assenza di una previsione ad hoc, pare eccessivamente
arbitrario sospendere il versamento TASI.
L’elemento più convincente a sostegno di questa seconda tesi – che respinge l’estensione
interpretativa – pare invece il differente presupposto impositivo: mentre ai fini IMU soggetto
passivo è unicamente il possessore, ai fini TASI viene interessato anche il detentore
dell’immobile. Se risulta infatti sensato rinviare la TASI, al pari dell’IMU, quando il fallito è
proprietario, al contrario, quando il fallito deve solo la TASI in qualità di conduttore
dell’immobile, non sarebbe ipotizzabile alcun differimento visto che non dovrà essere disposta
alcuna cessione dell’immobile.
Quindi, a patto di non voler creare due distinte fattispecie – da una parte il fallito possessore
e detentore, dall’altro il fallito solo detentore – l’unica soluzione è quella di versare la TASI
alle scadenze canoniche del 16 giugno e 16 dicembre.
Buona parte dei colleghi, comunque, si fa guidare dal pragmatismo: se il fallimento ha
adeguata liquidità e le somme dovute sono gestibili, adempie al versamento alle scadenze
ordinarie; in caso contrario, procrastinerà il versamento in analogia all’IMU, pensando a
difendersi a tempo debito in caso di eventuale contestazione, anche sulla base delle indicazioni
viste in precedenza.
Della descritta vicenda lascia perplessi soprattutto un aspetto, ossia che dopo due anni di
applicazione della TASI non si sia posto rimedio alla vicenda, in via normativa o interpretativa,
considerando anche che non sono mancate sollecitazioni in tal senso da parte della dottrina
fonte: www.ecnews.it
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