La cartella è nulla se notifica via Pec

Giovedì 19 maggio 2016
Secondo la Ctp Napoli, vi sono «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale»
La questione,esaminata dai giudici con l’ordinanza sospensiva n. 1817/2016 del 12 maggio 2016, ha riportato l'attenzione su un tema caldo:  La possibilità di notificare le cartelle di pagamento tramite posta elettronica certificata, introdotta all’articolo 38 del dl n. 78/2010, con effetto dal 31 maggio 2010. A partire dalle cartelle di pagamento notificate dal 1° giugno 2016, il canale Pec diverrà obbligatorio per imprenditori individuali, società e professionisti. Nel caso in esame alla Ctp Napoli il ricorrente, lamentava la nullità della notifica a mezzo Pec, ritenendo che quest’ultima non offrisse le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale ma soprattutto non contenesse l’originale della cartella (ma solo una copia informatica, priva dell’attestazione di conformità all’originale). Una tesi che, pur nelle more di decidere la causa nel merito, ha portato i giudici di primo grado a sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, rimandando la trattazione all’udienza del 29 settembre 2016. «Una semplice copia non può mai assumere alcun valore giuridico perché non garantisce che il documento sia identico all’originale, il quale, nel caso di spedizione a mezzo Pec, resta sempre nelle mani di Equitalia», «inoltre la Pec non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, come invece avviene con il sistema tradizionale della notifica cartacea, circostanza assolta dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare fede privilegiata all’attestazione di consegna». L’intenzione del legislatore, riportata espressamente all’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015, è quella di «potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente».  Non è escluso tuttavia che al fine di limitare al minimo i rischi di contenziosi relativi a possibili vizi di notifica il governo fornisca ulteriori chiarimenti di dettaglio, anche per quanto riguarda i formati e le caratteristiche dei file da trasmettere ai debitori (per esempio l’utilizzo di firma elettronica qualificata o di firma digitale e quant’altro).

 FONTE:LAVOROFISCO

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