Quadro RW UNICO2016 : soggetti obbligati al monitoraggio fiscale

Mercoledì 18 maggio 2016 

 Chi sono i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW in UNICO2016? Il punto per i titolari effettivi dell'attività e chi ne ha la mera disponibilità
Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale. Sui valori indicati in tale quadro il contribuente, se sussistono i requisiti previsti dalla norma, assolve inoltre le imposte patrimoniali ossia l’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
  Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia. Con riguardo alle persone fisiche, al fine di stabilire la residenza fiscale nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2 del Tuir in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (la black list è il D.M. 4.5.1999). La C.M. 38/E/2013 ha precisato che per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 73 del TUIR, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR (cosiddetta “white list” di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e alle successive modifiche) in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, altresì, residenti in Italia i trust istituiti nei predetti Stati o territori non white list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 
Devono inoltre ricomprendersi le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. N.B. L’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Qualora sul bene sussistano più diritti reali ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia (si veda la Risoluzione n. 142/E del 30 dicembre 2010). La mera disponibilità Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052). N.B. Le istruzioni escludono l’obbligo di monitoraggio in ipotesi di mera delega ad operare per conto dell’intestatario come nel caso di amministratori di società. I contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta 2015 anche se durante tale annualità le attività sono state dismesse. Nell’ipotesi in cui le attività finanziarie o patrimoniali estere siano detenute in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. L’obbligo di monitoraggio sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. 
  Titolare effettivo Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultino titolari effettivi delle attività stesse secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (art. 4 co.1 D.L. 167/1990). Il concetto di titolare effettivo è stato approfondito dalla Circ. n. 38/E/2013 al paragrafo 1.1.1.
 Fonte:www.fiscoetasse.com

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