Attività ispettiva. In caso di lavoratori in nero

Venerdì 16 Ottobre 2015
Sanzione ridotta se si assume 

Sanzioni ridotte solo se il datore assume il lavoratore “in nero” e gli paga lo stipendio per almeno tre mesi. Sarà lo stesso ispettore che ha contestato il verbale di illecito a verificare la regolare assunzione, il versamento dei contributi previdenziali e il pagamento delle retribuzioni, prima di ammettere il datore di lavoro al pagamento della misura minima della maxi-sanzione. Con la circolare 26 emanata ieri dalla direzione per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro, arrivano i chiarimenti sulle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotte dall’articolo 22 del Dlgs 151/2015. La nuova disciplina della maxi-sanzione per lavoro nero prevede una graduazione per fasce dell’importo della somma da pagare, in relazione alla durata di impiego irregolare( fino a 30 giorni, da 31 a 60 e oltre sessanta giorni di effettivo lavoro). Il sistema delle fasce, che interesserà i lavoratori ancora in nero alla data del 24 settembre 2015, reintroduce l’istituto della diffida, che consente al datore che regolarizza il lavoratore e lo mantiene in servizio per tre mesi, di pagare l’importo minimo della sanzione edittale. Se l’irregolarità riguarda uno straniero privo del permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa, gli importi minimi e massimi della sanzione sono aumentati del 20% e non è possibile applicare l’istituto della diffida. Il nuovo contratto a tempo indeterminato, anche part-time al 50%, o determinato a tempo pieno, deve assicurare comunque il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo minimo di tre mesi, con esclusione dei precedenti periodi di irregolare occupazione. Il contratto può coprire anche periodi irregolari pregressi, tuttavia i tre mesi sono conteggiati a partire dall’accesso ispettivo e per i successivi 120 giorni dalla data di notifica del verbale unico. Per l’assunzione non potranno essere richieste agevolazioni o benefici di sorta, né può essere utilizzato il contratto intermittente, in quanto in contrasto con la richiesta continuità del rapporto. Se il lavoratore è assunto spontaneamente dal datore di lavoro, la diffida ispettiva avrà a oggetto solo il mantenimento in servizio del dipendente per almeno tre mesi e il pagamento delle retribuzioni dovute. Passando poi al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, particolare attenzione viene riservata ai nuovi importi delle misure aggiuntive da pagare per la revoca dell’atto. In caso di pagamento parziale, comunque superiore al 25% dell’importo dovuto, la somma residua potrà essere pagata nei successivi sei mesi con una maggiorazione del 5 per cento. Decorso tale termine il provvedimento di accoglimento di sospensione, in uno con la revoca del provvedimento stesso, costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma. Se la sospensione viene adottata per lavoro nero, la revoca è subordinata alla regolare assunzione e al rispetto delle misure di sicurezza in materia di formazione e informazione, senza che rilevi il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi, condizione specificamente prevista solo per la maxi-sanzione. La circolare si chiude con un richiamo alle nuove sanzioni in materia di assegni familiari non pagati e, soprattutto, di registrazioni omesse o infedeli in materia di libro unico e prospetto paga per le quali viene chiarito che non trovano applicazione alle riqualificazioni professionali o al mancato pagamento di somme previste dalla contrattazione collettiva. 

fonte: il sole 24 ore

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