Venerdì 16 Ottobre 2015
Il decreto legge di proroga blocca il rischio di accertamento parziale
La voluntary disclosure inquadra una regolarizzazione degli asset e delle violazioni sia esteri che italiani commesse da persone fisiche e da società nei periodi 2009-13 o, in caso di raddoppio, 2004-13. A fronte della spontaneità dell'autodenuncia sono concessi dei benefici sul fronte sanzionatorio amministrativo ed è contemplata una causa di non punibilità per i principali reati tributari e per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.
Quest'ultimo reato, inserito nel nuovo articolo 648-ter1 del codice penale, è stato previsto dalla medesima legge 186/2014 introduttiva della disclosure e rappresenta uno dei più forti incentivi ad aderire alla procedura (continuare a fuggire frapponendo ostacoli tra gli asset detenuti e il suo reale beneficiario potrebbe infatti far scattare il reato di autoriciclaggio, con problemi serissimi sia per il “fuggitivo”, sia per chi lo dovesse aiutare).
La procedura
La procedura di disclosure è inserita negli ordinari meccanismi del nostro procedimento amministrativo tributario e la sua complessità riflette le complessità delle vicende accertative fiscali in Italia. L'inquadramento sistematico della disclosure nelle norme sugli accertamenti deve essere la guida per interpretare le tante questioni applicative che essa pone.
La procedura richiama in particolare gli accertamenti parziali, sì che si era temuto che la stessa potesse essere “dilazionata” nel tempo, con gli uffici che avrebbero potuto notificare accertamenti anno per anno a seconda del periodo da accertare. Invero tale rischio è stato scongiurato dal decreto legge di proroga che, nell'unificare il termine per accertare gli anni portati in disclosure al 31 dicembre 2016, ha sì da un lato prorogato di un anno i termini in scadenza a fine 2015, ma dall'altro lato ha nei fatti garantito la certezza del termine di conclusione della procedura, anticipando l'ordinaria scadenza per gli anni 2012 e 2013. La proroga al 30 novembre della voluntary disclosure, che nulla ha disposto sull'anno 2014, va poi coordinata con la dichiarazione Unico 2015. Ed infatti i contribuenti possono ancora sistemare la propria dichiarazione dei redditi sino al 29 dicembre 2015 e in particolare compilare Rw con una sanzione minima pari a 258 euro (ravvedibile).
L’entrata in vigore
L'entrata in vigore (il 2 settembre) del decreto certezza del diritto e quindi del nuovo raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali operante oggi solo pro futuro, ha di fatto limitato i rischi di un periodo temporale doppio da sanare ai casi dove sia ritenuto applicabile il raddoppio dei termini cosiddetto black list. Il raddoppio penale quindi non trova più applicazione in disclosure e l'unico tema da trattare, nella relazione illustrativa, riguarda eventualmente la specificazione dei reati commessi nel periodo 2009 per fruire della causa di non punibilità penale su di un anno chiuso a fini accertativi ma non prescritto penalmente.
Il fatto che l'autodenuncia di fatto apra un procedimento accertativo è confermato anche dal corretto approccio che stanno adottando gli Uffici nel lavorare le pratiche. Laddove non si condivida la posizione del contribuente o manchino degli elementi, questo viene convocato in contraddittorio per ragguagli e per fornire ulteriori informazioni e, se gli aspetti problematici vengono chiariti, l'Ufficio invita a definire con la possibilità di definire con la riduzione massima (1/6, ad oggi) anche le sanzioni reddituali e Iva.
Laddove invece permangano diversità di vedute, numeriche o giuridiche, tra fisco e contribuente, quest'ultimo può decidere di entrare in una formale procedura di accertamento con adesione, all'esito della quale, se si raggiunge un accordo, le sanzioni reddituali o Iva vengono irrogate in misura ridotta a 1/3 (non più a 1/6 come nel caso di definizione immediata). Anche se chiaramente dovrebbe trattarsi di casi limitati, visto lo spirito della procedura, può altresì accadere che le distanze tra fisco e contribuente non si accorcino e che quindi quest'ultimo possa ricorrere contro l'atto di accertamento ritenuto illegittimo.
Ciò può accadere sia per profili attinenti alla procedura sia, a maggior ragione, per profili al di fuori della stessa. Si pensi ad eventuali contenziosi sulla decadenza del potere erariale per accertare le imposte di donazione e successione, alle ipotesi di contestazione di sanzioni valutarie, al mancato riconoscimento del credito per imposte estere in violazione di sovraordinate disposizioni convenzionali, al mancato riporto in avanti delle minusvalenze e così via.
fonte: il sole 24 ore
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