Venerdì 16 ottobre 2015
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice ISTAT del costo della vita per il mese
di settembre, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 107.
Di conseguenza, per la
determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2015 e il 14 ottobre 2015, il
coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31
dicembre 2014, è pari a 1,125000.
Il TFR Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) viene
calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31
dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di
lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o
infrannuale.
L’art. 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno la quota TFR accantonata va rivalutata.
Come recita l’art. 2120 del C.c. al quarto e al quinto comma, il Fondo TFR
alimentato dagli accantonamenti annuali deve essere rivalutato, al 31 dicembre
di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se
antecedente alla fine dell’anno, di un importo derivante da un tasso di
rivalutazione costituito:
- da un coefficiente fisso pari a 1,5%;
- dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
La rivalutazione si applica al fondo risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente e non anche alla quota accantonata nel corrente anno.
Con il comma 5 dell’art. 2120 del Codice civile viene disposto che qualora un
rapporto di lavoro dovesse iniziare e cessare nel corso dello stesso anno
solare, la quota del TFR accantonata non viene rivalutata.Nel caso in cui un rapporto di lavoro già esistente alla fine dell’anno precedente
termini nel corso dell’anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell’anno
precedente, in questo caso 31 dicembre 2014, viene rivalutata con il
coefficiente determinato sull’indice ISTAT risultante nel mese di cessazione del
rapporto di lavoro, la cui parte fissa (il coefficiente fisso 1,5%) viene
riproporzionata in dodicesimi al periodo lavorato.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso del mese, c’è da
precisare che:
- se il rapporto cessa entro giorno 14 del mese, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese precedente;
- se il rapporto cessa da giorno 15 in poi (giorno 15 compreso), si considera il coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione.
Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero
Per la determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle
anticipazioni, va preso in considerazione l’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’ISTAT (in questo caso si
fa riferimento a quello senza tabacchi lavorati).
Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno
precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della
differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base
annua è di 1,5). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di
rivalutazione per il calcolo del TFR.
fonte: fiscal focus.it