TFR di settembre: fissato il coefficiente di rivalutazione

Venerdì 16 ottobre 2015
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice ISTAT del costo della vita per il mese di settembre, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 107.
Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2015 e il 14 ottobre 2015, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2014, è pari a 1,125000.
Il TFR Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale.
L’art. 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno la quota TFR accantonata va rivalutata.
Come recita l’art. 2120 del C.c. al quarto e al quinto comma, il Fondo TFR alimentato dagli accantonamenti annuali deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alla fine dell’anno, di un importo derivante da un tasso di rivalutazione costituito:
  •  da un coefficiente fisso pari a 1,5%; 
  • dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente 


  La rivalutazione si applica al fondo risultante al 31 dicembre dell’anno precedente e non anche alla quota accantonata nel corrente anno. 
Con il comma 5 dell’art. 2120 del Codice civile viene disposto che qualora un rapporto di lavoro dovesse iniziare e cessare nel corso dello stesso anno solare, la quota del TFR accantonata non viene rivalutata.Nel caso in cui un rapporto di lavoro già esistente alla fine dell’anno precedente termini nel corso dell’anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell’anno precedente, in questo caso 31 dicembre 2014, viene rivalutata con il coefficiente determinato sull’indice ISTAT risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, la cui parte fissa (il coefficiente fisso 1,5%) viene riproporzionata in dodicesimi al periodo lavorato.
Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso del mese, c’è da precisare che: 
  •  se il rapporto cessa entro giorno 14 del mese, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese precedente; 
  • se il rapporto cessa da giorno 15 in poi (giorno 15 compreso), si considera il coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione. 

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero

Per la determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle anticipazioni, va preso in considerazione l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’ISTAT (in questo caso si fa riferimento a quello senza tabacchi lavorati). Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,5). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR. 

 fonte: fiscal focus.it

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