Sentenza Corte di Cassazione 2 aprile 2015, n. 6743
In virtù delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, le novità introdotte con il Decreto
Semplificazioni in tema di società estinte non possono essere considerate retroattive.
La sentenza n. 6743 del 2015 della Corte di Cassazione ribadisce questo importante principio, che trova
poi conferma in altre pronunce dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione, con questa importante sentenza si pone quindi in aperto contrasto con la tesi
sostenuta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 2014.
Decreto Semplificazioni:
- nei soli confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri enti
creditori o di riscossione;
- con riguardo a tributi e contributi, sanzioni e interessi;
l’estinzione della società disciplinata dall’art. 2495 del Codice civile, produce
effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro
delle Imprese.
Tesi dell’Agenzia delle Entrate
Circolare n. 31/E
del 30 dicembre 2014
“Trattandosi di norma
procedurale, si ritiene che la
stessa trova applicazione anche
per attività di controllo fiscale
riferite a società che hanno già
chiesto la cancellazione dal
registro delle imprese o già
cancellate dallo stesso registro
prima della data di entrata in
vigore del decreto in commento.”
Tesi della Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione
2 aprile 2015, n. 6743
“Con riguardo all'ambito temporale di
efficacia della norma, giova osservare
che questa intende limitare (per il
periodo da essa previsto) gli effetti
dell'estinzione societaria previsti dal
codice civile, mantenendo parzialmente
per la società una capacità e
soggettività (anche processuali)
altrimenti inesistenti, al "solo" fine di
garantire (per il medesimo periodo)
l'efficacia dell’attività (sostanziale e
processuale) degli enti legittimati a
richiedere tributi o contributi, con
sanzioni ed interessi. Nella relazione
illustrativa al Decreto Legislativo si
afferma che l'obiettivo della norma è
quello di "evitare che le azioni di
recupero poste in essere dagli enti
creditori possano essere vanificate". Il
legislatore, in altri termini, vuole
disciplinare l'imputazione alla società di
rapporti e situazioni nella sfera di
relazioni con i suddetti "enti creditori"
durante il periodo quinquennale
successivo alla richiesta di
cancellazione della società dal registro
delle imprese, stabilendo nei confronti
(solo) di tali enti e per i suddetti rapporti
la temporanea inefficacia dell'estinzione
della società eventualmente verificatasi
in quel periodo.
La norma, pertanto (contrariamente a
quanto talora sostenuto
dall'amministrazione finanziaria nelle
sue circolari), opera su un piano
sostanziale e non "procedurale", in
quanto non si risolve in una diversa
regolamentazione dei termini
processuali o dei tempi e delle
procedure di accertamento o di
riscossione: il caso in esame, cioè, è del
tutto diverso da quello di interventi
normativi che, ad esempio, incidano
sulla disciplina dei termini del processo
tributario o prolunghino i termini di
accertamento o introducano nuovi
parametri di settore e che, per loro
natura, possono applicarsi a fattispecie
processuali o sostanziali precedenti.
Appare del tutto irrilevante, poi, che il
periodo sia stato individuato dal
legislatore nella misura di cinque anni
facendo riferimento (come si legge nella
relazione illustrativa) al termine
quinquennale di accertamento previsto
dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43,
comma 2, e Decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57,
comma 2: è del tutto evidente, infatti,
che la fattispecie oggetto del Decreto
Legislativo n. 175 del 2014, articolo 28,
comma 4 attiene alla capacità della
società e non ai termini fissati per
l'accertamento (che restano regolati da
altra normativa, non toccata dal comma
4).”
In proposito, occorre muovere sia dal
generale disposto del comma 1
dell'articolo 11 preleggi (per cui "la
legge non dispone che per l'avvenire:
essa non ha effetto retroattivo"), sia, in
modo più specifico, dal comma 1
dell'articolo 3 dello Statuto dei diritti del
contribuente (Legge n. 212 del 2000),
secondo cui "le disposizioni tributarie
non hanno effetto retroattivo", salvi i
casi di interpretazione autentica. Nella
specie, tuttavia, il Legislatore delegato
non avrebbe avuto neppure in astratto il
potere di derogare sul punto la Legge n.
212 del 2000 con il Decreto Legislativo
n. 175 del 2014, perché la Legge di
delegazione n. 23 del 2014 gli ha
imposto lo specifico obbligo di
rispettare lo Statuto dei diritti del
contribuente (articolo 1 della Legge
delega) e, quindi, anche il comma 1
dell'articolo 3 dello Statuto.
Posto che il Decreto Legislativo n. 175
del 2014, articolo 28, comma 4 non ha
alcuna valenza interpretativa (dato il
suo tenore testuale, che non solo non
assegna espressamente alla
disposizione alcuna natura
interpretativa, ai sensi del comma 2
dell'articolo 1 dello Statuto dei diritti del
contribuente, ma neppure in via
implicita intende privilegiare una tra le
diverse possibili interpretazioni delle
precedenti disposizioni in tema di
estinzione della società), occorre
prendere atto che, in concreto, il testo
della disposizione non consente di
individuare alcun indice di retroattività
per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il
comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto dei
diritti del contribuente. Più in dettaglio,
l'enunciato della disposizione in esame
non autorizza ad attribuire effetti di
sanatoria in relazione ad atti notificati a
società già estinte per le quali la
richiesta di cancellazione e l'estinzione
siano intervenute anteriormente al 13
dicembre 2014. La stessa relazione
illustrativa al Decreto Legislativo non
affronta in alcun modo la questione
dell'eventuale efficacia retroattiva della
norma."
Il differimento di 5 anni si applica soltanto ai casi in cui la richiesta di
cancellazione della società dal Registro delle Imprese sia presentata dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (ovvero dopo il 13.12.2014).
Decreto Semplificazioni: disciplina società estinte
I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Non si tratta di una norma processuale:
- “in quanto non si risolve in una diversa
regolamentazione dei termini processuali o dei tempi
e delle procedure di accertamento o di riscossione”.
Non si tratta di una norma interpretativa:
- “dato il suo tenore testuale”.
Non deroga lo Statuto del contribuente:
- in proposito, occorre muovere … dal comma 1
dell'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente
(Legge n. 212 del 2000), secondo cui "le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo", salvi i casi di
interpretazione autentica.
Né potrebbe derogarlo:
- nella specie, tuttavia, il Legislatore delegato non
avrebbe avuto neppure in astratto il potere di
derogare sul punto la Legge n. 212 del 2000 con il
Decreto Legislativo n. 175 del 2014, perché la Legge di
delegazione n. 23 del 2014 gli ha imposto lo specifico
obbligo di rispettare lo Statuto dei diritti del
contribuente.
La sentenza in oggetto riguarda una controversia su una cartella di pagamento
con la quale era richiesto, ad una società di persone, il pagamento di omessi o
ritardati versamenti dell'Iva dichiarata per l'anno 2001.
Il contribuente impugnava l’atto eccependo di aver effettivamente pagato gli
importi dovuti.
Veniva inoltre rilevato come l’atto fosse stato notificato in data 9 settembre
2005, ovvero dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta in data
24 dicembre 2002.
Società di persone
Data cancellazione dal Registro
delle imprese:
24.12.2002.
Data notifica atto:
9 settembre 2005.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha avuto modo di
rilevare quanto segue:
Dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D.Lgs.
17.1.2003, n. 6, la cancellazione di una società di capitali dal Registro
delle Imprese comporta l’estinzione dell’ente (nel precedente regime,
invece, si riteneva non si potesse parlare di estinzione dell’ente
qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati
definiti).
Anche in considerazione del nuovo art. 10, Legge Fallimentare, la
stessa regola è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle
società di persone dal Registro (anche se le società di persone non
sono direttamente interessate dal nuovo articolo 2495 C.c. ed è rimasto
per loro in vigore l'art. 2312 C.c.).
L’unica differenza tra società di persone e società di capitali
nell’ambito della disciplina in oggetto si concretizza nel fatto che
l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di cancellazione delle
società di persone ha valore di pubblicità meramente dichiarativa,
superabile con prova contraria, consistente nella dimostrazione della
prosecuzione dell'attività sociale anche dopo l'avvenuta cancellazione
dal Registro delle Imprese.
Alla cancellazione di una società di persone segue un fenomeno di tipo
successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i
quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o
illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della
società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o
comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché
azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi,
la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del
liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a
favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo
(sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; Cass. n. 1677, n. 9110
e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 2 APRILE 2015, N. 6743
I CHIARIMENTI
La norma introdotta con il D.Lgs. 175/2014, che differisce di 5 anni gli
effetti dell’avvenuta cancellazione, opera su un piano sostanziale e
non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa
regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle
procedure di accertamento o di riscossione. Pertanto il differimento di
5 anni si applica soltanto ai casi in cui la richiesta di cancellazione
della società dal Registro delle Imprese sia presentata dopo l’entrata
in vigore della norma (ovvero il 13.12.2014).
In virtù dei presupposti sopra richiamati, la Corte di Cassazione non
esamina nel merito la controversia, ma dichiara l’inammissibilità del ricorso
perché la società, al momento dell’instaurazione del giudizio di primo
grado era già estinta, ed era quindi priva della legittimazione sostanziale e
processuale.
In considerazione del fatto che la società era stata cancellata dal Registro
delle Imprese, il ricorso doveva essere proposto dagli ex soci, i quali erano
suoi successori nei rapporti ancora pendenti.
Alcuni Autori hanno già parlato della possibilità di rilevare, in sede difensiva,
l’eccesso di delega e la conseguente incostituzionalità della norma delegata.
Merita di essere infatti ricordato come la Legge delega fiscale prevedesse la
revisione sistematica dei regimi fiscali, al fine di eliminare complessità
superflue.
È stata invece introdotta, con l’articolo 28, una disciplina sulle società estinte
che rappresenta una deroga pro-Fisco alle disposizioni del Codice civile, e,
quindi, un nuovo regime a sfavore del contribuente.
FONTE: FISCAL- FOCUS