MERCOLEDI' 16 LUGLIO 2015
Accordi di negoziazione assistita di separazione personale esenti da registro, bollo e ogni altra tassa: data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, anche a tale accordo si applica l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo.
Ciò a condizione che dal testo dell'accordo stesso, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali ivi contenute siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
L’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra tassa disposta dall’art. 19, legge n. 74/1987 per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, trova applicazione anche per il nuovo strumento giuridico, introdotto dal D.L. n. 132/2014, della convenzione di negoziazione assistita di separazione personale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E del 2015.
Le agevolazioni previste dall’art. 19 citato si riferiscono a tuttigli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
L'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è presente anche nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole.
L'esenzione deve poi ritenersi applicabile - oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge) - anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Con specifico riferimento alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato, prevista dal D.L. n. 132/2014, questa può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una “soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
L'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione - che deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il nulla osta - “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono […] i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Pertanto, l'accordo concluso secondo tali modalità produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio.
Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio - conclude quindi l’Agenzia delle Entrate - anche a tale accordo si applica l'esenzione disposta dall'art. 19, legge n. 74 del 1987. A condizione, però, che dal testo dell'accordo (la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica) emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
FONTE: IPSOA.IT