di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro
Lo schema di decreto legislativo, attuativo del Jobs Act, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro modifica sensibilmente l’onere contributivo a carico delle imprese, prevedendo una compartecipazione maggiore per le aziende che effettivamente beneficiano della cassa integrazione.
Delle novità del Jobs Act in tema di ammortizzatori sociali si parlerà nel corso del Forum TuttoLavoro 2015, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolgerà a Milano il 15 luglio 2015, dalle ore 14.00 alle 18.30, nell’esclusiva cornice dell’Auditorium Centrale di Expo Milano.
Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act, modifica sensibilmente l’onere contributivo a carico delle imprese, in quanto adotta il principio che debba esservi una maggiore compartecipazione da parte delle imprese che effettivamente ne beneficiano.
Contestualmente sono altresì ridotte, anche se di poco, le aliquote di contribuzione ordinaria, con la rimodulazione delle stesse aliquote tra i diversi settori, in funzione del probabile impiego dei trattamenti di Cassa integrazione da parte delle aziende in essi inquadrate.
Lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega Jobs Act dispone, pertanto, l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa bensì connesso all'effettivo utilizzo del trattamento, crescente in relazione alla durata del ricorso all’integrazione salariale:
· 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO o CIGS fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
· 12% della retribuzione globale oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
· 15% della retribuzione globale oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
E’ conseguentemente abrogato l’articolo 8, commi da 1 a 5 e 8, del D.L. 86/1988 che stabiliva il contributo addizionale per la CIGS. Per quanto attiene il trattamento di Cassa integrazione ordinaria, la contribuzione ordinaria è fissata nelle seguenti misure:
· 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
· 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
· 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
· 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
· 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
· 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Il numero dei dipendenti è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.
· 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di CIGO o CIGS fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
· 12% della retribuzione globale oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
· 15% della retribuzione globale oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
E’ conseguentemente abrogato l’articolo 8, commi da 1 a 5 e 8, del D.L. 86/1988 che stabiliva il contributo addizionale per la CIGS. Per quanto attiene il trattamento di Cassa integrazione ordinaria, la contribuzione ordinaria è fissata nelle seguenti misure:
· 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
· 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
· 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
· 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
· 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
· 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Il numero dei dipendenti è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.
Nel calcolo, si tiene contro di tutti i dipendenti in forza, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a domicilio.
Per quanto attiene gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, il provvedimento estende loro l’accesso all’integrazione salariale con l’avvertenza che gli stessi possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, se sono alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, mentre possono accedere ai soli trattamenti di Cassa integrazione straordinaria nel caso in cui siano alle dipendenze di imprese a favore delle quali vigono le sole integrazioni salariali straordinarie, ed il tal caso solo l’intervento è stato chiesto per crisi aziendale.
Ciò comporta l’applicazione agli apprendisti degli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari, senza possibilità di azzeramento di detto obbligo da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti.
Appare utile rammentare che sono ammesse al trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria le seguenti imprese:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricolipropri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
i) imprese addette all'armamento ferroviario
j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica
k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini
l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o
m) lavorazione di materiale lapideo
n) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture e escavazione.
La disciplina della Cassa integrazione straordinaria e la relativa contribuzione (che è confermata nella misura vigente) si applica invece, alle seguenti imprese, a condizione che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di ammissione alla CIGS abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest' ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
Possono essere altresì destinatarie dell’intervento di Cassa integrazione straordinaria se hanno occupato mediamente più di
50 dipendenti:
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Vi sono inoltre ammesse, a prescindere dal numero dei dipendenti:
a) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2016.
FONTE: IPSOA.IT