UNICO PF: bonus produttività nel quadro RC

di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista 

Tra le novità che contraddistinguono UNICO 2015 Persone fisiche, quest’anno troviamo sicuramente nel quadro RC - Reddito di lavoro dipendente il “nuovo” rigo RC4, dedicato alle somme percepita per l’incremento della produttività. La compilazione di tale rigo è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF di cui al successivo rigo RC14. Il rigo deve essere sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205. 


Da quest’anno in UNICO 2015 - Persone fisiche è obbligatoria l’indicazione delle somme percepite per l’incremento della produttività in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF. In particolare, il rigo RC4 di UNICO 2015 PF deve essere compilato dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, hanno percepito compensi per incrementi della produttività. Il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale pari al 10%, entro i limiti di 3.000 euro, (in questo caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015) oppure ha applicato la tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti201 e 204 della Certificazione Unica 2015). 
Per questi lavoratori è prevista l’applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Per quanto riguarda l’indennità di volo compresa nel compenso per il lavoro notturno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può: 
- assoggettare ad imposta sostitutiva l’intero importo dell’indennità di volo; 
- optare per la tassazione in modo ordinario dell’intero premio facendo concorrere l’indennità di volo alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare, solo se assoggettati a tassazione ordinaria. 
Tali ultime somme risultano indicate nel punto 205 della Certificazione Unica 2015. Le situazioni che si possono prospettare per il contribuente sono le seguenti: 
A) Somme erogate per l’incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore a 3.000 euro Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontare dei premi di produttività, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l’importo di 3.000 euro. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più Certificazioni Uniche non conguagliate e qualora la somma degli importi indicati nei punti 201 e 205 delle diverse Certificazioni Uniche 2015, per i quali risulta compilato anche il punto 202, sia superiore a 3.000 euro. 
B) Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2013 superiore a 40.000 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva). 
C) Scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto; applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, se non trattenuta dal sostituto (punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015), può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.
D)Scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto; applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (201 e 202 della Certificazione Unica 2015).
FONTE; IPOSA.IT

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