MARTEDI' 21 LUGLIO 2015 - Gianni Allegretti
La Cassazione riconosce alla domanda di variazione catastale dei fabbricati delle cooperative agricole ex art. 7, c. 2-bis
D.L. 70/2011 validità retroattiva per i 5 anni anteriori a quello in cui è stata presentata, risolvendo così in senso positivo il
"dubbio" dei comuni in materia di ICI.
Dopo un decennio di acceso dibattito in dottrina ma anche, e soprattutto, in giurisprudenza sino ai massimi livelli della
Cassazione con giudizi contrastanti, si era addivenuti alla definizione del contesto normativo applicabile ai fabbricati
strumentali delle cooperative agricole salvo una presa di posizione di vari Comuni smentita ora dalla Cassazione con la
sentenza n. 13740 depositata il 3.07.2015.
Ma andiamo con ordine, ripercorrendo (in estrema sintesi) la storia dell'intricata vicenda.
Tralasciando il dibattito che da sempre ne ha caratterizzato il riconoscimento, la ruralità dei fabbricati strumentali delle
cooperative agricole è stata riconosciuta normativamente, con effetto dal 1.12.2007, a seguito della modifica apportata
all'art. 9, c. 3-bis, lett. i) D.L. 557/1993 ad opera dell'art. 42-bis D.L. 159/2007, prevedendo che sono rurali le
costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione e commercializzazione anche se effettuate da cooperative di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001
(cooperative agricole).
Anche tale univocità è stata messa in discussione sino ad addivenire alla presa di posizione "definitiva" e costante della
Cassazione, che ha riconosciuto la condizione "costitutiva" di ruralità ai soli fabbricati iscritti nella categoria catastale
D/10 aprendo nuovamente le "danze" del contenzioso.
Con il D.L. 70/2011 si è così addivenuti alla definitiva conclusione della vicenda consentendo alle cooperative agricole di
modificare la categoria catastale dei fabbricati rendendo possibile, con una semplice istanza, la "automatica"
variazione in D/10 della categoria catastale dei fabbricati strumentali semplicemente dichiarando che i requisiti della
ruralità erano sussistenti per almeno il quinquennio precedente.
Pertanto, i requisiti soggettivi e oggettivi della ruralità dei fabbricati erano dichiaratamente sussistenti nel quinquennio
precedente l'istanza e anche i relativi effetti (esenzione ICI) dovevano esplicarsi, logicamente e consequenzialmente,
anche per tale periodo temporale.
Ma così non era secondo numerosi Comuni che non hanno riconosciuto la retroattività degli effetti della variazione
della categoria catastale ex D.L. 70/2011, aprendo una nuova stagione di contenziosi aventi ad oggetto sia avvisi di
accertamento sia il diniego al rimborso dell'imposta richiesto dalle cooperative.
La Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 13740/2015 in commento, ha nuovamente affrontato il trattamento ai fini
ICI/IMU dei fabbricati posseduti dalle cooperative agricole e utilizzati direttamente per lo svolgimento della propria attività
pervenendo alla conclusione che la domanda di variazione catastale, presentata ai sensi dell'art. 7, c. 2-bis del D.L. n.
70/2011 ha effetto retroattivo per i 5 anni anteriori a quello in cui è stata presentata.
Dopo la sentenza in rassegna e la recente ordinanza n. 115/2015 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 14-bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 2, c. 5-ter del
D.L. 102/2013, sollevate sull'esenzione ICI dei fabbricati rurali a seguito dei nuovi classamenti presentati ai sensi del
citato art. 7, c. 2-bis del D.L. 70/2011, non dovrebbero, quindi, sussistere ancora dubbi sull'applicabilità retroattiva del
beneficio fiscale in questione.
Speriamo che sia la volta buona per chiudere definitivamente una diatriba ultradecennale.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI