Lo afferma la Sezione filtro della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15261 (Pres. Iacobellis, Rel. Mocci).
Una contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria per vari motivi tra i quali un vizio di notifica delle cartelle di pagamento che erano riconducibili ad un’unica spedizione.
Nel giudizio di merito (già dopo un precedente passaggio in Cassazione, con rinvio) si riteneva valida la notifica in quanto l’agente della riscossione aveva dato atto di una spedizione plurima.
Secondo la Corte, invece, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 del codice postale … sono predisposti dagli interessati.
La CTR quindi, invece che accettare le argomentazioni di parte dell’agente della riscossione, avrebbe dovuto esaminare quali elementi oggettivi avrebbero potuto, in tesi, corroborare le risultanze dell’avviso di ricevimento – in sé equivoche, giacché alla trascrizione dei numeri identificativi di più cartelle si contrapponeva la mancata indicazione dell’invio multiplo – in modo da fondare il fatto noto su cui costruire la presunzione.
fonte:ILTRIBUTO