La motivazione dell'avviso di accertamento catastale


La Corte Suprema, nella sentenza n. 22900 del 29 settembre 2017 afferma che «l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento
(cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto». E già in questa affermazione si avverte un mutamento di prospettiva rispetto al più immediato precedente. Nell’ordinanza in esame trova specifica valorizzazione il ruolo della motivazione come termine di riferimento per comprendere il presupposto del nuovo classamento e, quindi ma solo eventualmente, approntare eventuali difese. La motivazione è considerata come elemento rilevante a monte e a prescindere dell’eventuale fase processuale. Ossia, quale elemento che, in ragione del complessivo assetto del nostro ordinamento e quale specifica declinazione dei principi ritraibili dall’art. 97 Cost., svolge la funzione di rendere evidente il presupposto dell’attività dell’Ufficio e di prestare quindi adesione ad esso, ovvero a indirizzare verso la sua motivata e consapevole contestazione. In questa prospettiva la, sicuramente condivisibile, affermazione dell’idoneità della motivazione a delimitare l’oggetto del contendere nella fase processuale, attiene a un profilo meramente conseguenziale (in quanto tale delimitazione è il riflesso del valore sostanziale della motivazione) e non è, invece, l’autonoma ed esclusiva ragione giustificatrice della motivazione medesima. Da questo corretto inquadramento della funzione della motivazione, discende, allora, la conclusione cui perviene la Corte secondo la quale «Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento». La distanza fra questa affermazione e i principi affermati nel precedente orientamento del 2016 non potrebbe essere maggiore. La sentenza n. 21176/2016 riteneva adeguatamente motivato l’avviso al quale fossero allegati (o nel quale fossero adeguatamente riportati) la richiesta del Comune all’Agenzia del Territorio di attivare il procedimento di revisione e l’atto emesso dall’Agenzia a seguito di tale richiesta. L’ordinanza n. 22900/2017 nega perentoriamente che tale allegazione possa bastare al fine di far considerare sufficientemente motivato l’avviso. La motivazione deve servire a conoscere effettivamente, e ben prima della fase contenziosa, le ragioni concrete sul cui fondamento si è pervenuti alla attribuzione di una diversa classe al singola unità immobiliare, risulta per definizione insufficiente quella motivazione che si limiti a operare un astratto riferimento «ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi». Secondo la Suprema Corte per aversi una motivazione sufficiente occorre necessariamente che dall’avviso o dai suoi allegati «siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento». Tale puntualizzazione non è indeterminata, difatti il comma 335 dell’art. 1, l. 344 del 2004 individua quali presupposti della revisione l’esistenza di uno “scostamento significativo” fra (i) «il rapporto tra il valore medio di mercato […] e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili» di una specifica microzona e (ii) «l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali». Tale metodo di adeguamento del classamento delle unità immobiliari è una forma di accertamento “per masse” nell’ambito del quale l’attribuzione di una classe superiore è la conseguenza dell’esigenza di ridurre lo “scostamento significativo” fra i due rapporti predetti. E’, allora, evidente che la motivazione dovrà indicare, al fine di poter essere considerata sufficiente, almeno i seguenti elementi che incidono sul diverso classamento, ossia: il valore medio di mercato nella singola microzona e, ovviamente, il metodo secondo il quale esso è stato determinato; il valore catastale medio nella medesima microzona e, anche in questo caso e altrettanto ovviamente, il metodo e i dati che stanno alla base del suo calcolo; il conseguente rapporto fra tali valori; il valore medio di mercato nell’insieme delle microzone comunali (corredato anche in questo caso degli elementi rilevanti per il suo calcolo); il valore medio catastale sempre nella generalità delle microzone comunali; il relativo rapporto; lo scostamento fra i due rapporti e l’indicazione delle ragioni per le quali esso è stato considerato “significativo”. Se, infatti, la funzione della motivazione si realizza, innanzi tutto, sul piano della comprensione del fondamento dell’azione amministrativa anche in vista di una sua condivisione o di un’eventuale e informata contestazione, è certamente insufficiente non solo enunciare astrattamente che esiste uno scostamento significativo, ma anche limitarsi a indicare i dati conclusivi di quel calcolo, ossia i due “rapporti” privi di riferimenti ai dati in base ai quali essi sono stati determinati. La nozione di scostamento “significativo” rinvia, evidentemente, a un giudizio che non attiene alla misura assoluta dello scostamento, ma al suo rapporto con la generalità degli scostamenti riscontrabili. E’ da ritenere, pertanto, che tale “significatività” sussista se e nella misura in cui lo scostamento fra il rapporto fra valore di mercato medio e media dei valori catastali nella singola microzona e l’analogo rapporto calcolato per la generalità delle microzone si colloca al di fuori (anzi, al sopra) della “banda di oscillazione” degli scostamenti rilevabili nel complesso delle microzone. l La revisione del classamento deve essere motivata in modo analitico e con un certo grado di dettaglio. Ciò che, tuttavia, non significa in alcun modo negare il fatto che si tratti pur sempre di una forma di accertamento “semplificata”. 
FONTE:RIVISTA DIRITTO TRIBUTARIO.IT

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