Alle sezioni unite la questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione

Giovedì 9 marzo 2017
 Alle Sezioni Unite la questione relativa al mancato deposito della copia della ricevuta di spedizione del ricorso per posta raccomandata e dell’eventuale equipollenza dell’avviso di ricevimento.
Lo ha deciso la sez. 5 della Cassazione con le ordinanze n.18000/2016 e n.18001/2016, entrambe del 14 settembre 2016. Le ordinanze fanno riferimento a due sentenze della CTR di Catanzaro, nelle quali i giudici catanzaresi hanno dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio per mancato deposito, nel termine per la costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione della raccomandata. Avverso le due sentenze, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Della questione ce n’eravamo occupati con riferimento alla Sentenza n. 3336/16 del 29/11/2016 della CTR di Catanzaro Secondo il Collegio sussistono contrasti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione del ricorso (e di altri analoghi pendenti presso la sezione), in ordine non solo alla portata ed alle modalità applicative (anche quanto al computo del termine) della sanzione di inammissibilità per la costituzione del ricorrente/appellante nel processo tributario di merito senza il deposito della copia della ricevuta della spedizione del ricorso per posta raccomandata, ma anche, e soprattutto, nel caso di ritenuta equipollenza rispetto a detto documento dell’avviso di ricevimento, in ordine all’ambito delle indicazioni fornite di fede privilegiata, tra quelle riportate sull’avviso stesso, con particolare riguardo alla data di spedizione (questione quest’ultima di interesse generale per tutto il contenzioso in cui rilevi la prova della data di spedizione di lettere raccomandate, e per questo qualificabile come questione di massima di particolare importanza).
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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