Risultati delle indagini bancarie rilevanti per la soglia di punibilità

Giovedì 13 ottobre 2016 

Spetta al giudice penale calcolare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può anche sovrapporsi a quella effettuata nel corso dell’accertamento tributario
Risultati delle indagini bancarie rilevanti per la soglia di punibilità Per determinare il superamento della soglia di punibilità e la sussistenza del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione, il giudice penale può avvalersi dei risultati delle indagini bancarie effettuate in sede amministrativa, a condizione che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari e di altri elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 39789 del 26 settembre 2016. L’amministratore di una Snc è stato imputato, in concorso con altri, del reato di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000, per avere omesso la dichiarazione Iva negli anni 2002, 2003 e 2004. Il tribunale di Roma, dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato contestato per i primi due anni, condannava l’uomo per l’ultima annualità. L’imputato ha appellato la pronuncia, lamentando che il giudice aveva calcolato l’evasione sulla base di un volume d’affari “presunto e non effettivo”, tratto dai rapporti bancari, senza considerazione dei costi sostenuti dalla società. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena, riducendola. L’amministratore ha, allora, proposto ricorso per cassazione, deducendo: vizio di motivazione, in relazione alla mancanza di una rielaborazione critica delle prove violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che “ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell’imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario…”.
FONTE: FISCOGGI

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