Mercoledì 5 ottobre 2016
"L'istanza con la quale viene avviata una procedura di mediazione demandata dal giudice deve contenere l'indicazione di tutti i titoli azionati nella corrispondente causa.
La mancata specificazione conduce alla improcedibilità delle relative domande che può essere rilevata d'ufficio anche dopo la prima udienza" - Tribunale di Verona, estensore Vaccari, 7 luglio 2016.
Il Tribunale Veronese si pronuncia, ancora una volta, sul delicato tema della mediazione demandata, facendo particolare riferimento all'oggetto nonché al contenuto dell'istanza di mediazione, la quale deve riprendere tutti i titoli azionati in corso di giudizio, non essendo invece sufficiente che la procedura conciliativa riguardi solo alcuni di questi.
Il caso prende le mosse da una complessa controversia in materia bancaria nella quale la parte attrice chiedeva alla banca convenuta la restituzione di somme indebitamente incassate nel corso di un rapporto di conto corrente,
lamentando inoltre l'applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Il cliente proponeva infine domanda di inibitoria dalla segnalazione alla centrale rischi con la conseguente richiesta risarcitoria.
Il giudicante, dopo aver disposto la mediazione ex art. 5, comma 2 D.Lgs 28/2010 dichiarava l'improcedibilità delle domande per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata. Ciò in quanto dall'istanza di mediazione non venivano individuate tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio.
La pronuncia in esame si discosta nettamente dall'orientamento del Tribunale di Pavia che con la sentenza datata 6 luglio 2016 (estensore Marzocchi) ha rilevato come l'informalità della mediazione riguardi anche «l'informalità nell'indicazione dell'oggetto della mediazione nel modulo di avvio della procedura, specie nelle mediazioni demandate, nelle quali l'oggetto – ove non chiaramente espresso – non può che corrispondere a quello del giudizio».
FONTE:PERSONA E DANNO di Paolo F. Cuzzola