Giovedì 22 ottobre 2015 di Antonio Iorio
Per l’omissione del 770 sanzioni già da quest’anno
Da oggi entrano in vigore i nuovi reati di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta e di indebita compensazione di crediti inesistenti. Inasprite, inoltre, le pene per l’omessa presentazione delle dichiarazioni e per la sottrazione o l'occultamento di scritture contabili. Sono anche queste – oltre a quelle più favorevoli al contribuente (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) – le novità contenute nel Dlgs 158/2015 che si applicheranno solo per il futuro in quanto peggiorative rispetto alla normativa precedente.
Omissione del 770
Il decreto introduce il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) che scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50mila euro; in passato questa omissione non costituiva reato ma sanzione amministrativa. Per la sua consumazione è necessaria una duplice condotta omissiva:
la mancata presentazione della dichiarazione del sostituto;
l’omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50mila euro riferite all’anno precedente in quanto oggetto della dichiarazione (omessa).
Non necessariamente la consumazione di questo nuovo delitto avverrà, per la prima volta, con l’omissione della prossima dichiarazione del sostituto di imposta (quella relativa al 2015 da presentarsi nel 2016). Infatti la data cui far riferimento per la condotta penalmente rilevante non è rappresentata dalla scadenza della dichiarazione ma dal 90esimo giorno successivo. In concreto quest’anno la presentazione del 770 doveva avvenire entro lo scorso 21 settembre 2015. Ai fini penali la data cui far riferimento per la condotta illecita non è rappresentata dallo scorso 21 settembre (in cui non era in vigore il decreto) ma dal 90esimo giorno successivo, potendo il contribuente, entro questo arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Ne consegue che quest’anno la data di riferimento (ai fini penali) è il 20 dicembre 2015 (90 giorni successivi al 21 settembre). Poiché il decreto da oggi entra ai vigore, il nuovo reato si applicherà anche alle omesse presentazioni del 770 di quest’anno.
Crediti inesistenti
Da oggi il precedente reato di indebita compensazione, previsto dall’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000, è “sdoppiato” a seconda della natura del credito indebitamente compensato. Resta infatti ferma la precedente sanzione della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50mila euro. Viene invece differenziata dalla precedente l’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, per la quale viene introdotta la più grave sanzione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Sanzioni più gravi
Sempre per le violazioni commesse da oggi sono previsti incrementi di pena per due delitti già previsti dal decreto legislativo 74/2000:
l’omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Iva, per la quale si applicherà la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e non più da un anno a tre anni;
l’occultamento e la distruzione di scritture contabili che verranno sanzionati con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni e non più da sei mesi a cinque anni.
A proposito di quest’ultimo delitto va ricordato che mentre la condotta di distruzione è di tipo istantaneo, e pertanto il reato si consuma nel momento in cui essa viene materialmente posta in essere, quella di occultamento è di tipo permanente, con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui viene negata la possibilità ai verificatori di prendere visione dei documenti. In sostanza, eventuali occultamenti di contabilità (già avviati in passato) ma scoperti da oggi sconteranno le nuove e più alte pene; per la distruzione di scritture contabili, invece, la reclusione più elevata scatterà solo qualora avvenga materialmente da oggi in poi e non per quelle passate ancorché scoperte in futuro.
fonte: web
potrebbe interessarti anche :
- Avvisi bonari in arrivo per chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione http://fiscoinforma.blogspot.it/2015/10/avvisi-bonari-in-arrivo-per-chi-ha.html -