Giovedì 6 ottobre 2016
La cartella di pagamento viene depositata in Comune ma il messo notificatore deve prima effettuare ricerche.
Chi si trasferisce in una nuova casa, senza però comunicare al Comune il cambio di residenza, ha una possibilità in più per far valere la nullità della notifica della cartella di pagamento di Equitalia al vecchio indirizzo. Questo perché il messo comunale, incaricato di consegnare la predetta cartella di pagamento, sebbene può validamente eseguire tale adempimento depositando l’atto in Comune, deve prima dare atto – nella relazione di notifica da questi compilata – di aver effettuato ulteriori indagini per ricercare il debitore. Insomma, il messo non può limitarsi a verificare se, sulla targhetta del citofono o sulla cassetta delle lettere, vi sia il nome del destinatario della cartella. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 18637/2016.]. Ma procediamo con ordine e verifichiamo tutte le possibilità che si possono realizzare in tema di notifica di cartella di pagamento successiva al cambio di indirizzo di casa.
Se ti trasferisci e cambi casa, non devi far altro che comunicare la nuova residenza in Comune. Ciò anche se rimani nella stessa via, ma varia il numero civico o se resti nello stesso palazzo, ma in un differente appartamento.
Una volta eseguito questo adempimento, tutte le notifiche di atti giudiziari, di multe, di cartelle di pagamento di Equitalia, ecc. dovranno essere fatte al nuovo indirizzo. Non hai quindi alcun obbligo di comunicare il mutamento di residenza anche al Pra (per le multe), all’Agenzia delle Entrate (per gli atti fiscali), ad Equitalia (per le cartelle di pagamento), ecc.
Pertanto, chi ha comunicato la variazione di residenza al Comune non deve far nient’altro. Con la conseguenza che le notifiche eventualmente eseguite, anche il giorno dopo la modifica di residenza, al vecchio indirizzo sono nulle e non vanno prese in considerazione.
Per esempio, se il 1° gennaio vai ad abitare in una casa nuova e, subito dopo, fai la variazione di residenza in Comune, la notifica della cartella di pagamento avvenuta, il 1° marzo alla vecchia abitazione non è valida.
Diversa invece è la soluzione se cambi casa ma non lo comunichi al Comune. Chi non fa la variazione di residenza si considera irreperibile (gli avvocati parlano di irreperibilità assoluta). Ebbene, in questi casi, la notifica della cartella di pagamento segue regole differenti. Verosimilmente il postino o il messo comunale non troveranno più il tuo nome sul citofono, sul cancello o sulla cassetta delle lettere. E pertanto sono autorizzati a depositare l’atto presso la Casa Comunale (ossia il Comune del luogo ove doveva avvenire la residenza). Lì, in teoria, tu potresti andare a ritirare in qualsiasi momento il plico.
Ma tale adempimento non basta a rendere valida la notifica. Difatti, con la sentenza della Cassazione appena citata è stato chiarito che il messo comunale che si rechi presso la vecchia abitazione indicata sulla busta deve effettuare ulteriori ricerche su dove il contribuente si possa essere trasferito, domandandolo per esempio anche al portiere e ai vicini di casa. Di tali ricerche deve dar atto nella relazione di notifica (un documento che compila quando consegna la cartella di pagamento e in cui dà atto delle attività di ricerca svolte). Se tale indagine non risulta eseguita (o, magari, non risulta semplicemente riportata sulla relazione di notifica), la cartella di pagamento non va pagata, perché si considera nulla.
fonte:LALEGGEPERTUTTI