Mercoledì 06 gennaio 2016
E’ nulla la cartella di pagamento per liquidazione ex art. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 o 54-bis del DPR 633/72 non preceduta dal preavviso di irregolarità di cui all’articolo 6 dello “Statuto del Contribuente” (L. 212/2000)?
E’ questo un dubbio che ci accompagna da quindici anni, cioè dall’entrata in vigore del testo contenente i principi “immanenti” dell’ordinamento giuridico tributario che avrebbero dovuto costituire una base di civiltà nei rapporti fisco-cittadini.
Ebbene, non è sicuramente privo di rilievo un consistente orientamento giurisprudenziale in senso garantista, che arriva fino allo scorso anno (si vedano CTR Campania Sentenza n. 52/05/08, CTR Liguria, Sentenza 150/08/2013, Cassazione Sentenza n. 13343 del 26 luglio 2012, Cassazione Sentenza 4 luglio 2014, n. 15312 -per un controllo formale ex art. 36-ter-).
Insieme a queste sentenze, nelle quali si statuisce la nullità della cartella emessa senza previa comunicazione dell’esito dei controlli, si sono avute delle massime nelle quali l’accento veniva posto non tanto sulla nullità dell’iscrizione a ruolo, quanto sulla entità della sanzione irrogata. Essendo la sanzione liquidata nell’avviso bonario pari a un terzo di quella che compare nella cartella di pagamento (10% anziché 30%) il contribuente che avesse ricevuto una cartella senza preavviso di irregolarità avrebbe potuto, si diceva, ottenere in via amministrativa o in giudizio, il ricalcolo della sanzione al 10% (cfr. Cassazione, Sentenza del 23 luglio 2010, numero 17396, Cassazione, Sentenza 12 febbraio 2013, n. 3366).
Nei mesi a noi più vicini si torna, da parte della Suprema Corte, a una impostazione formale (cfr. Sentenza n. 8154 del 22 aprile 2015; Ordinanza n. 5334 del 18 marzo 2015; Sentenza n. 1563 del 28 gennaio 2015)
E su questo solco si colloca anche la recentissima Sentenza 10 giugno 2015 n. 12023.
I Giudici affermano in sostanza che essendo il preavviso obbligatorio, normativamente, solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, se tali incertezze non sussistono può essere emessa direttamente la cartella con la maggiore sanzione.
Precisano anche che la statuizione della Corte stessa (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366), secondo la quale l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella, “si riferisce con evidenza all’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui, pur sussistendo i presupposti per la comunicazione d’irregolarità, essa non sia stata inviata al contribuente, al fine di consentirgli di fruire della riduzione”.
Quindi nessun diritto spetta al contribuente né a ricevere la contestazione preventiva, né ad essere in qualche modo rimesso in termini per la sanzione ridotta quando riceva direttamente la cartella.
Ma questa lettura, pur fedele alla lettera dell’articolo 6, non risolve i dubbi legati ad una rilevazione delle possibili “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Tale rilevazione, preliminare, apparirebbe nella lettura che la sentenza fornisce, del tutto unilaterale. Irrisolta sarebbe, peraltro anche la questione di una possibile disparità di trattamento tra Uffici diversi o tra contribuenti diversi da parte dello stesso Ufficio.
Insomma se una interpretazione può condurre a arbìtri o a irragionevoli disparità non resta che dare della norma (evidentemente non scritta benissimo….) una lettura costituzionalmente orientata. Che è quella opposta rispetto alla Sentenza. Ovvero, anche qualora si volesse sposare una interpretazione letterale, non prevedendo la nullità della cartella in caso di mancata emissione dell’avviso bonario, si deve poter consentire al contribuente il pagamento della sanzione ridotta sulla liquidazione dei tributi al ricevimento della cartella.
Non si può poi non porre l’accento su un altro aspetto. La sanzione da liquidazione è irrogata automaticamente. Ma tale procedura confligge con le basi della riforma del sistema sanzionatorio del 1997. Senza andare lontano, nei giorni scorsi abbiamo inserito nelle news delle sentenze in cui si è applicato il principio di forza maggiore elidendo le sanzioni da omesso versamento iva in caso di mancanza di liquidità aziendale. Così come si è esaminata una sentenza in cui (con il cumulo giuridico) si è sanzionato un professionista per omesso invio: fatto che, presumibilmente, avrà portato, per il principio di personalità della sanzione, alla mancata irrogazione al contribuente.
Insomma un criterio delle sanzioni fiscali di impostazione penalistica (vigente peraltro da quasi un ventennio) ponderato, individuale e che valuta l’elemento soggettivo, si allinea male con sanzioni irrogate a computer. E si torna allora alla necessità del contraddittorio preventivo e del preavviso di irregolarità.
fonte: il tributo