La Fattura elettronica tra privati: cosa cambia dal 2017

Mercoledì 5 ottobre 2016 

 Dal 1° luglio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un portale per la fatturazione elettronica tra privati, operativo dal 1° gennaio 2017
Numerose sono le novità contenute nel decreto legislativo dedicato alla trasmissione telematica delle operazioni IVA. In particolare il decreto 127/2015 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possano utilizzare la fatturazione elettronica tra privati tramite il portale gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La disciplina di riferimento si trova nel decreto legislativo 127/2015 il cui scopo dichiarato è la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti che utilizzeranno la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’utilizzo di tale sistema di fatturazione e trasmissione telematica sarà opzionale per la generalità dei contribuenti mentre sarà obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici. Dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 127/2015. A decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, verrà messo a disposizione anche il Sistema di Interscambio, gestito dal Ministero delle Finanze, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse. I contribuenti dal 1 gennaio 2017 potranno esercitare l’opzione per avvalersi della trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. In merito ai controlli a distanza il 4 agosto 2016 è uscito il decreto attuattivo del MEF dove è stato precisato che: l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati detenuti presso la stessa Agenzia e da altre amministrazioni pubbliche; l'Agenzia informa il contribuente dell'esito dei suddetti controlli ove rilevante; l'Agenzia trasmette i dati alla Guardia di Finanza. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i commercianti al dettaglio e chi effettua operazioni certificate dai corrispettivi possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effetuate con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
 Chi effettua cessioni di beni tramite distributori automatici a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 
In generale, i corrispettivi comunicati non devono essere registrati nei registri e non dovranno essere certificati fiscalmente, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura a richiesta del cliente. Incentivi per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi 
 Vantaggi per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di trasmissione telematica 
- No alle presentazione delle comunicazioni relative allo spesometro 
- no comunicazioni black list - no comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino 
- no Modelli Intrastat 
- no comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing 
- priorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione 
- termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti. 
 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti 
 Altri vantaggi saranno previsti in termini di riduzione degli adempimenti contabili quali: 
- no obbligo di registrazione nei registri fatture emesse e acquisti 
- no obbligo di apposizione del visto di conformità a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate . 
 Come previsto nel decreto attuativo del MEF del 4 agosto 2016 i soggetti che possono aderire a queste semplificazioni sono: esercenti arti e professioni; imprese in contabilità semplificata:; imprese in contabilità ordinaria per i primi tre anni.

 FONTE:FISCOETASSE di Rag. Lumia Luigia

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