Mercoledì 28 settembre 2016
Il decreto legge n.69/2013 che ha riformato la materia relativa alla mediazione nelle controversie civili ha stabilito in primis l’obbligo di tentare la procedura conciliativa in alcune controversie ancora prima di rivolgersi ad un giudice,
ma ha dato anche l’ampio potere ai magistrati di ordinare alle parti in lite di raggiungere un accordo bonario, tramite la mediazione (ex art 5, comma 2, Dlgs 28/2010).
D’altra parte, i giudici, sempre nell’ottica di voler incentivare le parti a risolvere la controversia in modo bonario, hanno la possibilità di formulare una proposta conciliativa o transattiva in corso di giudizio (art. 185 bis c.p.c)
Quanto alla mediazione obbligatoria imposta dal giudice, i Tribunali italiani si sono più volte pronunciati affrontando il contenuto nonché l’effettività del primo incontro al tavolo di mediazione: il primo incontro non può ridursi ad una semplice riunione a contenuto informativo, ma è necessario che le parti tentino effettivamente la mediazione.
Quanto poi al principio di effettività applicato alla mediazione obbligatoria, i giudicanti sono divisi circa la natura del termine di 15 giorni entro il quale le parti sono obbligate ad avviare la mediazione ex lege.
Secondo alcuni (Trib di Pavia 2014) si tratterebbe di un termine ordinatorio poiché tutti i termini stabiliti dalla legge sono da considerarsi ordinatori salvo che non siano dichiarati espressamente perentori. Altri giudici, invece, affermano che il termine è perentorio anche per la gravità della sanzione prevista e inflitta nel caso in cui lo stesso non venga rispettato: si tratta dell’improcedibilità del giudizio (Trib. Di Firenze, 9 giugno 2015).
Ma l’argomento che più di ogni altro lascia ancora oggi divisi i giudici è quello relativo alla mediazione in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o ancora il rapporto tra l’obbligo di tentare la mediazione e la domanda riconvenzionale.
Come già più volte è stato riportato, nelle materie in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, se il creditore avvia un procedimento per ingiunzione, l'obbligo di tentare la mediazione non si applica sino a quando il giudice - nel processo di opposizione - non si pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ed anche in tal caso i giudici, nell’interpretare questa norma si trovano divisi.
Infatti, nonostante la Cassazione, con sentenza 24629 del 3 dicembre 2015, abbia affermato che l'onere di avviare la mediazione ricade su chi presenta l'opposizione e che se l'obbligo non viene rispettato il decreto ingiuntivo si consolida, alcuni tribunali continuano a ritenere che l'improcedibilità travolga anche il decreto ingiuntivo (tra gli altri Tribunale di Firenze, ordinanza del 17 gennaio 2016).
Da ultimo, risulta ad oggi controverso anche il rapporto tra l'obbligo di tentare la mediazione e la domanda riconvenzionale.
La mediazione non è condizione di procedibilità in giudizio se la riconvenzionale amplia solo le richieste, ma non anche l'oggetto della controversia. Più delicata è la soluzione nei casi in cui la mediazione non sia stata svolta anche sui fatti posti dal convenuto a base delle sue pretese. Si tratta della "riconvenzionale inedita" che amplia l'ambito della controversia rispetto a quelli che sono stati i confini della stessa in sede di mediazione.
I giudici di merito sono su fronti opposti. Per alcuni (Tribunale di Verona, ordinanza del 12 maggio 2016) la riconvenzionale inedita deve essere preceduta dalla mediazione. Invece altri (Tribunale di Palermo, pronuncia dell'11 luglio 2011) escludono l'obbligo di mediazione non solo per la riconvenzionale inedita ma anche per tutte le domande (domanda trasversale e reconventio renconventionis) diverse da quella proposta dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio.
FONTE:WWW.PERSONAEDANNO.IT di Paolo F. Cuzzola