Giovedì 29 settembre 2016
È nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento Tarsu che non consente di individuare con precisione le aree tassabili.
Lo sostiene la Ctp_di Bari con la sentenza n. 2533/10/2016 del 21 luglio.
In seguito ad un sopralluogo dei vigili urbani, un comune ha provveduto a determinare maggiori estensioni soggette a prelievo, sia esterne che interne, relative ai locali utilizzati per l’attività.
Secondo il giudice barese “la lettura dell’avviso di accertamento, infatti, non consente in modo alcuno di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’amministrazione comunale, avuto riguardo in primo luogo all’esistenza di precedenti denunce delle superfici tassabili, presentate dalla ricorrente, che concernevano sia le aree coperte che quelle scoperte;
inoltre, anche il verbale con cui veniva documentato l’intervento eseguito dagli agenti della polizia municipale, non fornisce dati comprensibili e non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito (essendo stato originariamente disposto per verificare l’area scoperta e quella di accesso pedonale all’esercizio in questione, e poi risultando compilata con un’indicazione non corrispondente alle aree scoperte e con una descrizione del tutto generica e onnicomprensiva);
evidente, in una siffatta situazione di fatto, l’impossibilità per il contribuente di comprendere l’esatta consistenza della pretesa tributaria e, conseguentemente, l’ambito delle difese da preparare e svolgere mediante gli atti introduttivi e di integrazione delle difese.
Fonte: ilsole24ore