L’Agenzia delle Entrate ha termine tre anni per accertare una maggiore imposta di registro ai sensi dell’articolo 76,
secondo comma, d.P.R. 131/86.
Inoltre, in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aliquota agevolata dell’uno percento prevista per i trasferimenti di immobili siti in zona soggetta a piano urbanistico particolareggiato), obbligandolo l’art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 esclusivamente alla comunicazione degli eventi che danno origine ad un’ulteriore liquidazione d’imposta, sicché non è sanzionabile ex art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 l’omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria o dell’alienazione entro il quinquennio, che non danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta, ma solo alla perdita del beneficio originariamente concesso (Cass. 22874/14; in termini: nn.3446/16, ord., 13491/08, 12988/03 ed altre).
Va infatti considerato che, in assenza di obbligo di denuncia ex articolo 19 cit., non può trovare applicazione l’ultima parte del primo comma dell’articolo 76 cit. e, con ciò, il termine quinquennale di decadenza dell’azione della finanza.
Sicchè, vertendosi di atto regolarmente registrato, il termine di decadenza nella specie applicabile va individuato in quello triennale di cui al secondo comma dell’articolo 76 medesimo.
Corte di Cassazione sentenza n. 13424/2016 del 30 giugno 2016.
fonte: IL TUO TRIBUTARISTA