Mercoledì 17 agosto 2016
Equitalia, per dimostrare la regolare notifica, deve produrre in giudizio non solo gli avvisi di ricevimento ma anche
le copie delle cartelle esattoriali a cui essi si riferiscono.
Se il contribuente agisce in giudizio eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale o altro atto della riscossione, spetta ad Equitalia dimostrare la regolare notifica attraverso la produzione non solo degli avvisi di ricevimento e delle relate (o dell’estratto di ruolo), ma anche delle singole cartelle o degli atti notificati.
Difatti, se il contribuente contesta la corrispondenza tra l’avviso di ricevimento/relata e la cartella, Equitalia è tenuta al deposito della copia di quest’ultima in modo da dimostrane la correlazione con la ricevuta di notifica.
È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno [CTP Salerno, sent. n. 2544/16].
Secondo i giudici, in caso di contestazione sulla notifica delle cartelle, l’onere probatorio più rilevante in capo ad Equitalia riguarda la dimostrazione di aver effettuato la notifica secondo le norme di legge. A tal fine non è sufficiente l’allegazione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica ma è necessario esibire la copia integrale della cartella che si assume essere stata notificata.
Già la Cassazione [Cass. ord. n. 18252/2013] ha avuto modo di precisare che, nel caso della cartella notificata tramite raccomandata, “le ricevute di ritorno esibite provano solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma ‘non assolutamente’ il suo contenuto”.
D’altronde l’obbligo di esibire la cartella viene espressamente richiesto dalla legge [Art. 26, c. 4, DPR 602/73] secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
I giudici salernitani precisano che, in assenza della documentazione probatoria che Equitalia avrebbe dovuto allegare, va comunque accertato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione decorrente dalle date ipotizzate come notifica avvenuta.
Dunque, se Equitalia non deposita le copie delle cartelle notificate insieme agli avvisi ricevimento/relate, ai fini del calcolo dell’eventuale termine di prescrizione, occorre fare riferimento alle date ipotizzate di avvenuta notifica.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI