Venerdì 12 agosto 2016
La Legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati agli stabilimenti produttivi situati nelle regioni del Mezzogiorno.
In particolare, a tutte le imprese che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 acquisiscono beni strumentali nuovi, è riconosciuto un credito d'imposta pari: al 20% per le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese.
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione e le regioni coinvolte da questa agevolazione sono:
Campania,
Puglia,
Basilicata,
Calabria,
Sicilia,
Molise,
Sardegna,
Abruzzo.
Gli investimenti agevolabili riguardano l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature relativi:
alla creazione di un nuovo stabilimento,
all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti prima mai fabbricati;
a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
Le imprese interessate al beneficio devono presentare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 34/E sul credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno. Questa agevolazione è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 98-108 dell'articolo unico, ed è destinata alle imprese che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquistano beni strumentali nuovi .
Chi può beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno 2016-2019?
L’ambito soggettivo dell’agevolazione è individuato dal comma 98, art.1 della Legge di stabilità 2016, e prevede la possibilità di usufruire del credito d'imposta per tutte le società che soddisfano i seguenti requisiti: sono titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti; e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale esercitata
effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive.
Il credito di imposta ha diverse aliquote, in base alla dimensione della società che ne fa richiesta.
Non tutti i soggetti possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno.
In particolare sono esclusi:
- i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica,
- carbonifera,
- della costruzione navale,
- delle fibre sintetiche,
- dei trasporti e delle relative infrastrutture,
- della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
- nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- le imprese in difficoltà, cioè quelle che in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.
In base a quando stabilito dal comma 99 della Legge di stabilità 2016 (208/2015) "sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (..) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio".
Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti relativi:
- alla creazione di un nuovo stabilimento,
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
- a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente,o per le grandi imprese quelli a favore di una nuova attività economica .
- la strumentalità del bene all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
- la novità, in quanto i beni devono essere nuovi;
- essere beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
- essere destinati a strutture produttive(Per "struttura produttiva" si intende: un autonomo ramo di azienda, una autonoma diramazione territoriale dell’azienda o una mera linea di produzione o un reparto, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. Pertanto un’impresa ha tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.) situate nel territorio delle aree individuate dalla norma. essere avviati tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.
Non tutti gli investimenti sono agevolabili: in particolare sono esclusi:
- gli investimenti di mera sostituzione;
- i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce);
- i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo;
- i beni a qualunque titolo già utilizzati.
FONTE:FISCOETASSE