Venerdì 12 AGOSTO 2016
No all’iscrizione al ruolo per aver riportato erroneamente un credito Iva in misura maggiore nella dichiarazione, se il contribuente ha
correttamente riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, il credito Iva, che si riferisce all’annualità precedente, senza aver presentato una dichiarazione integrativa.
Secondo la Cassazione, con la sentenza 15548 del 27 luglio 2016, la norma obbliga alla presentazione di dichiarazione integrativa solo in caso di errata indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito o di un minor credito d’imposta.
L’Amministrazione ha richiesto ad una contribuente il pagamento del maggior credito Iva erroneamente indicato in dichiarazione rispetto a quello spettante. Nell’opposizione in CTP la contribuente ha precisato che nella dichiarazione Iva del 2000 era stato indicato erroneamente un maggior credito ma nella dichiarazione del 2001 il credito Iva era stato riportato correttamente, senza che tra l’altro questo maggior credito sia stato compensato, pertanto l’iscrizione a ruolo è illegittima.
Secondo l’amministrazione in base al comma 8-bis, articolo 2, Dpr 322/98 la correzione di errori in dichiarazione deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo pertanto il recupero della maggior iva deve ritenersi corretto.
Nonostante, l’amministrazione finanziaria, avesse perso in entrambi i giudizi di merito, ha presentato ricorso in Cassazione, la quale ha annullato definitivamente l’iscrizione a ruolo.
Per la Suprema Corte è valida la “ritrattazione” della dichiarazione da parte del contribuente che, dopo avere indicato in dichiarazione Iva un maggior credito non spettante, anziché presentare una dichiarazione integrativa, si limiti a riportare nella dichiarazione dell’anno successivo il credito Iva corretto dell’anno precedente.
Infatti, diversamente dal comma 8-bis, articolo 2 del Dpr 322/98, la contribuente ha esposto erroneamente in dichiarazione un maggior credito Iva mentre la norma impone la presentazione della dichiarazione integrativa per rimediare ad un errore «che abbia determinato l’indicazione di un maggior reddito o comunque di un maggior debito d’imposta o di un minor credito».
Fonte: IL TUO TRIBUTARISTA