Danno da vacanza rovinata: il sinistro stradale impedisce la partenza per le ferie

martedì 30 agosto 2016 

Il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del sentenza 30 marzo 2016, si occupa di un caso un po' particolare di danno da vacanza rovinata,
derivante da un sinistro stradale occorso alla vigilia della partenza, che impedisce alla vittima sia di partire, sia di modificare o annullare il viaggio programmato. La sentenza, abbastanza sorprendentemente, accoglie la domanda, ravvisando un nesso causale tra l'incidente e la mancata partenza, ed accordando un rango costituzionale al diritto alle ferie. Trib. di Reggio Emilia, sentenza 30 marzo 2016, n. 434 Chi tampona, come noto, sa di aver torto. Ma senza dubbio una delle ultime cose che si aspetta è di sentirsi chiedere di risarcire non solo i danni a cose e persone causati dal sinistro, ma anche un danno da vacanza rovinata. Nella fattispecie, per l'appunto, il conducente del veicolo “aggressore” si assumeva l’integrale responsabilità del sinistro, e la sua compagnia assicuratrice provvedeva a risarcire integralmente i danni riportati dall’altra ed a formulare un'offerta risarcitoria per il danno alla persona, obiettivamente modesto, sofferto dal danneggiato. Quest'ultimo, tuttavia, rifiutava l'offerta e faceva ricorso al Giudice di Pace, deducendo, tra l'altro, un danno da vacanza rovinata, subìto da lui e da sua moglie, sebbene non coinvolta nel sinistro in questione, per non aver potuto godere di una vacanza già prenotata da tempo in un villaggio turistico dell’isola di Rodi, danno equitativamente quantificato in € 1.000 per ciascuno. Il Giudice di pace non si faceva convincere da questa richiesta e rigettava la relativa domanda. La sentenza veniva appellata, e la Compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, contestava di dovere alcunché sia al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro (in quanto, sebbene non avesse potuto effettivamente godere delle ferie e del viaggio già prenotato, aveva beneficiato del rimborso delle penali da parte della compagnia assicuratrice, e non ci aveva rimesso neanche un giorno di ferie, perché il periodo di vacanza era stato convertito in periodo di assenza lavorativa per infortunio), sia a sua moglie, contestando la sussistenza stessa di un nesso causale tra il sinistro – cui era rimasta estranea – e la rinuncia alla vacanza. La sentenza d'appello accoglie parzialmente le richieste degli appellanti, sulla scorta di considerazioni che meritano di essere analizzate. In primo luogo, la sentenza esamina la posizione della moglie e si domanda se sussista una sua legittimazione attiva a richiedere questa voce di danno alla compagnia assicurativa. La risposta è affermativa. Il Tribunale, infatti, sottolinea che “le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall’art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”. Per questo motivo anche la moglie, pur non direttamente coinvolta nel sinistro stradale, è titolare di una posizione meritevole di tutela, “sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia”. La sentenza spende qualche altra parola per sottolineare l'importanza delle ferie per la “rigenerazione psicofisica” del lavoratore e per il fatto che, in tale periodo, egli possa partecipare più intensamente alla vita familiare e sociale. Per tutti questi motivi, il Tribunale valorizza il diritto al godimento della vacanza non soltanto come diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio, ma anche come diritto assoluto della persona, tutelabile in via aquiliana. L'affermazione è piuttosto audace, ma non inedita. Sono numerosi i tentativi di dottrina e giurisprudenza di far rientrare la “vacanza rovinata” tra le fattispecie di interessi costituzionalmente protetti e quindi risarcibili ai sensi dell’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., inquadrando il diritto alle ferie all’interno della copertura dell’art. 2 Cost., se non dell'art. 32 o del 36, come fa la sentenza in esame. Va detto che una buona parte della dottrina esprime diverse perplessità di fronte ad una simile operazione ermeneutica, rilevando come tutte queste norme impongano all'interprete delle notevoli forzature: si dovrebbe considerare la vacanza come un mezzo di realizzazione del proprio progetto di vita e realizzarsi (giustificando il richiamo all’art. 2, 2° comma, Cost.), o come vericolo per la rigenerazione psicofisica ed il miglioramento della salute psichica (pertanto integrando l’art. 32 Cost., e per i soli lavoratori subordinati anche l’art. 36 Cost.). Vi è chi osserva, peraltro, che il richiamo all’art. 36, 3° comma Cost. esclude dalla tutela tutti i turisti che non siano lavoratori subordinati, mentre il tentativo di inserire il danno da vacanza rovinata nella copertura costituzionale dell’art. 32 Cost. avrebbe un senso per vacanze con finalità strettamente terapeutiche, non per una crociera o una settimana bianca. Il discorso potrebbe proseguire a lungo, ma ai fini del presente commento basti dare atto di queste perplessità dottrinali. Venendo ora al fulcro della decisione, il Tribunale rileva che le conseguenze lesive riportate dal danneggiato erano modeste, e di per sé non escludevano in assoluto – sia per lui che per la moglie - la possibilità di godere delle ferie, con tutti gli annessi e connessi di cui sopra; il sinistro, tuttavia, aveva impedito, hic et nunc, di godere quel preciso viaggio, che avrebbe dovuto iniziare di lì a due giorni ed era stato programmato mesi prima. In quegli stessi giorni, gli stessi appellanti avevano comunque goduto di un periodo di riposo dall’attività lavorativa, e contribuito alla loro maggiore coesione familiare. Il tutto senza rimetterci neanche un giorno di ferie, di cui il danneggiato aveva potuto godere successivamente. Ma un danno, comunque, viene individuato, e si sostanzia nel fatto che il sinistro abbia “oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli odierni appellanti, perlomeno nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo altrove (rispetto a quanto programmato)”. La stretta connessione temporale tra il sinistro ed il momento della partenza, secondo il Tribunale, dimostra la sussistenza del nesso di causalità tra sinistro e mancato godimento delle ferie, ed inoltre “fa presumere che l’unica alternativa fosse rinunciare alla ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo ...con la difficoltà, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie”. Tirando le somme, il danno consistente nella diminuita possibilità di godimento del riposo feriale viene risarcito nella misura di euro 400,00 complessivi per ciascuno degli odierni appellanti. La sentenza non è priva di spunti interessanti, ed anche inediti. Solitamente la giurisprudenza in materia di danno da vacanza rovinata contempla cause contro le agenzie di viaggio o i tour operator per contrattempi o disagi riportati dai viaggiatori, o, al limite, sinistri avvenuti durante la vacanza. Il caso del sinistro antecedente alla vacanza che preclude la partenza risulta, allo stato, privo di precedenti.


FONTE:QUOTIDIANOGIURIDICO.IT - Foffa Roberto - Avvocato in Brescia

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