Annullamento in autotutela dovuto

Lunedì 29 agosto 2016

L’annullamento in autotutela dell’atto tributario, anche se già definitivo, non può essere rigettato se volto ad eliminare un’indebita pretesa tributaria.
L’annullamento in autotutela di un atto tributario non è sempre un atto discrezionale dell’Agenzia delle Entrate. Esso diviene obbligatorio quando la richiesta di annullamento presentata dal contribuente è fondata su ragioni di interesse generale relative all’illegittimità della pretesa fiscale. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta [CTP Caltanissetta, sent. n. 899/03/16] che spiega il fondamento dell’autotutela. Secondo i giudici, in materia tributaria, l’istituto dell’autotutela, diversamente che in materia amministrativa, riveste la finalità peculiare volta, non al bilanciamento di interessi, ma all’obbligo da parte dell’Amministrazione Finanziaria di ristabilire la giusta ed effettiva imposizione, in osservanza al principio di capacità contributiva previsto dalla Costituzione e al principio di certezza del diritto. Le ragioni dell’autotutela finiscono col coincidere con le esigenze di legalità dell‘azione amministrativa, per cui l’unico interesse rilevante è quello volto ad assicurare la giusta tassazione e l’uguaglianza sostanziale. A nulla rileva il fatto che gli atti impositivi per i quali il contribuente chiede la revoca siano divenuti ormai definitivi (se non impugnati nei termini); proprio perché l’autotutela è volta a garantire l’interesse generale della correttezza del comportamento fiscale, se l’istanza proposta dal contribuente è tesa ad eliminare una indebita pretesa tributaria, il Fisco deve accoglierla, a prescindere dalla definitività dell’atto. Di conseguenza, in caso di richiesta di annullamento in autotutela fondata su motivazioni legittime (per esempio prescrizione del tributo, inesistenza dei presupposti di tassazione, invalidità dell’accertamento ecc.) il Fisco è tenuto a verificarle e non può in via del tutto discrezionale rigettare l’autotutela. Si ricorda che, per espresso chiarimento della Cassazione [ Cass. sent. n. 23765/2015], il diniego di autotutela relativo ad un atto fiscale è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria competente, chiamata a verificare il corretto esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria e la legittimità del rigetto. La valutazione del giudice viene effettuata in relazione alle ragioni di interesse generale che consentono di procedere all’annullamento e alla revoca degli atti illegittimi o infondati. 

FONTE:LALEGGEPERTUTTI

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