Se impossibile la notifica ai sensi dell’art. 140 cpc valida la notifica ai sensi dell’art. 60

Lunedì 20 giugno 2016 

 Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, c.p.c.;
qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell’art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente; in caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comuune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune (cfr. tra le altre cass. n. 15856 del 2009). Questo è quanto sostiene la Cassazione con la sentenza n. 11936 del 10 giugno 2016. Correttamente pertanto il notificatore ha provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 60 comma I lett. e) d.p.r. n. 600 del 1973 (cioè mediante deposito dell’atto presso la Casa Comunale e affissione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune), non essendo nella specie applicabile l’art. 140 c.p.c. in quanto la legale rappresentante non risultava (più) abitare nell’indirizzo in cui era stata cercata e quindi non poteva trattarsi di una assenza precaria, essendo peraltro appena il caso di aggiungere che neppure sarebbero stati possibili nella specie gli adempimenti previsti per la diversa procedura di cui all’art. 140 c.p.c, e in particolare l’affissione dell’avviso del deposito presso la Casa Comunale, da effettuarsi sulla porta dell’abitazione del destinatario, avendo il notificatore, in relata non oggetto di querela di falso, affermato di non aver rinvenuto a quell’indirizzo alcuna abitazione del destinatario. Nel caso di specie è emerso con assoluta chiarezza la circostanza che la sede della società oltre ad essere chiusa fosse anche abbandonata da tempo o che dalla visura presso la Camera di Commercio risultasse indicato quell’indirizzo come sede della società o anche che a quell’indirizzo sia stata successivamente notificata la cartella opposta: la relata di notifica dà atto che all’indirizzo è stato rinvenuto un capannone “non in uso e comunque chiuso”, e tanto è sufficiente per ritenere che a quell’indirizzo non si potesse effettuare la notifica” mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa” e che quindi, secondo il successivo comma 3, non potendo la notificazione “essere eseguita a norma dei commi precedenti”, ed essendo evidentemente indicato nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, andavano osservate “le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.”, cioè la notifica andava fatta al suddetto rappresentante a mani proprie ovunque si trovi (art. 138 c.p.c.), ovvero presso la residenza, la dimora o il domicilio {art. 139 c.p.c.) oppure presso il domiciliatario, senza necessità di alcuna ricerca per verificare se la società avesse o meno una sede nel Comune, essendo doveroso procedere alla notifica a norma del comma 3 del citato art. 145 c.p.c. ogni volta che non sia possibile consegnare copia dell’atto “al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”. Il messo ha dato atto che non era possibile effettuare la notifica perché all’indirizzo della legale rappresentante non c’era alcuna porta a suo nome, precisando che la medesima risultava “sloggiata” (pur senza indicare, come sottolinea il ricorrente, la fonte dell’informazione) e aggiungendo che da una ricerca presso l’Anagrafe del Comune di Taranto la medesima risultava ancora domiciliata nell’indirizzo dove era stata tentata la notifica, ma non risultava avere nell’ambito del Comune (altra) abitazione, ufficio o azienda.


 FONTE: IL TUO TRIBUTARISTA

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