Quando si dichiarano i pannelli fotovoltaici

Martedì 21 giugno 2016 

Per gli immobili censibili nelle categorie dei Gruppi D e E va rideterminata la rendita catastale se le installazioni fotovoltaiche pertinenziali incrementano il valore del 15%, entro oggi 15 giugno la variazione
Sul corretto trattamento degli impianti fotovoltaici sui cd. “imbullonati”, l’Agenzia delle Entrate è intervenute più volte nel corso del 2016, prima a febbraio con la Circolare 2/E poi a giugno con la Circolare 27/E. La legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 22 dell’art.1 prevede la possibilità per gli immobili censibili nelle categorie dei Gruppi D e E a destinazione speciale e particolare (cioè i cd, imbullonati) di presentare atti di aggiornamento (con la procedura Docfa) per rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. I principali chiarimenti forniti sono: È stato precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. È possibile presentare atti di aggiornamento per rideterminare la rendita catastale degli immobili già censiti, entro il 15 giugno con effetto retroattivo: per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in catasto nella categoria D/1 – Opifici, per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque censite nelle categorie dei Gruppi D e E. Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima: il suolo (quando trattasi di impianti a terra), l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione, le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare. Per le installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati/unità immobiliari non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto sono assimilate agli impianti pertinenziali. Tuttavia se sono pertinenze degli “imbullonati” dal 1° gennaio 2016 deve essere rideterminata la rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, se ne incrementa il valore capitale del 15%.

 FONTE:www.fiscoetasse.com

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