Paghe di Aprile: sgravi per i datori di lavoro

Lunedì 4 aprile 2016 

 Nelle buste del prossimo mese si inseriranno gli sgravi contributivi per le assunzioni. Ecco chi può usufruirne. Le paghe di aprile daranno ai datori di lavoro un po’ di respiro, saranno difatti quelle che ospiteranno il nuovo sgravio previsto dalla Legge di Stabilità del 2016 comprensivo degli anticipi operati dai datori stessi nelle more delle istruzioni INPS.
Le indicazioni per usufruire dello sgravio, destinate ad aziende ed intermediari, sono contenuti in una circolare INPS . Come è noto il provvedimento è stato molto agognato, il ritardo nell’emissione delle modalità operative da parte dell’ente di previdenza ha costretto i datori di lavoro a sostenere un onere non previsto, a causa del ritardo nella fruizione della riduzione contributiva. L’agevolazione prevede l’esonero per 24 mesi dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un totale massimo di 3.250 euro pari al 40% dei contributi (esclusi i premi INAIL). L’agevolazione consiste nella riproposizione dei benefici originariamente previsti dalla legge 190/14 per le assunzioni che erano state effettuate nel 2015. L’agevolazione è dedicata ai datori di lavoro che intendono stabilizzare i contratti a tempo determinato attraverso la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Ma è possibile anche assumere con il beneficio delle agevolazioni i dirigenti, i pensionati, i soci di cooperative se inquadrati in un contratto di subordinazione. Lo sgravio è valido anche per contratti part-time, ma per questi ultimi il massimale del contributo deve essere secondo l’INPS parametrato di conseguenza, attraverso l’applicazione del tetto mensile di 270,83 euro. Non possono beneficiare dell’agevolazione e sono dunque esclusi i contratti di lavoratori parasubordinati, i contratti di apprendistato o per lavoro domestico. Non sono da intendersi agevolabili neanche le riqualificazioni di contratti a tempo indeterminato, di parasubordinati, di autonomi. Non è possibile richiedere l’agevolazione nei seguenti casi: presenza di un contratto a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre dello scorso anno (se tale contratto è con lo stesso datore di lavoro o con una società del gruppo; presenza di un contratto a tempo indeterminato (qualsiasi sia il datore di lavoro italiano o estero) nei sei mesi precedenti l’assunzione; precedente fruizione di contributi ex L. 190/2014 sul medesimo lavoratore (anche da parte di un altro datore di lavoro). Restano nell’obbligo di versamento dei datori di lavoro in generale i contributi di solidarietà, i premi INAIL, i contributi al fondo di tesoreria, la garanzia sul finanziamento della Quir, i contributi per i fondi di solidarietà ex Dlgs 148/15, il contributo dello 0,3% previsto dalla L. 845/78 integrativo NASPI e devolvibile ai fondi interprofessionali. 

FONTE: laleggepertutti.it

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