Lunedì 4 aprile 2016

Le indicazioni per usufruire dello sgravio, destinate ad aziende ed intermediari, sono contenuti in una circolare INPS .
Come è noto il provvedimento è stato molto agognato, il ritardo nell’emissione delle modalità operative da parte dell’ente di previdenza ha costretto i datori di lavoro a sostenere un onere non previsto, a causa del ritardo nella fruizione della riduzione contributiva.
L’agevolazione prevede l’esonero per 24 mesi dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un totale massimo di 3.250 euro pari al 40% dei contributi (esclusi i premi INAIL).
L’agevolazione consiste nella riproposizione dei benefici originariamente previsti dalla legge 190/14 per le assunzioni che erano state effettuate nel 2015.
L’agevolazione è dedicata ai datori di lavoro che intendono stabilizzare i contratti a tempo determinato attraverso la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Ma è possibile anche assumere con il beneficio delle agevolazioni i dirigenti, i pensionati, i soci di cooperative se inquadrati in un contratto di subordinazione. Lo sgravio è valido anche per contratti part-time, ma per questi ultimi il massimale del contributo deve essere secondo l’INPS parametrato di conseguenza, attraverso l’applicazione del tetto mensile di 270,83 euro.
Non possono beneficiare dell’agevolazione e sono dunque esclusi i contratti di lavoratori parasubordinati, i contratti di apprendistato o per lavoro domestico. Non sono da intendersi agevolabili neanche le riqualificazioni di contratti a tempo indeterminato, di parasubordinati, di autonomi.
Non è possibile richiedere l’agevolazione nei seguenti casi:
presenza di un contratto a tempo indeterminato nell’ultimo trimestre dello scorso anno (se tale contratto è con lo stesso datore di lavoro o con una società del gruppo;
presenza di un contratto a tempo indeterminato (qualsiasi sia il datore di lavoro italiano o estero) nei sei mesi precedenti l’assunzione;
precedente fruizione di contributi ex L. 190/2014 sul medesimo lavoratore (anche da parte di un altro datore di lavoro).
Restano nell’obbligo di versamento dei datori di lavoro in generale i contributi di solidarietà, i premi INAIL, i contributi al fondo di tesoreria, la garanzia sul finanziamento della Quir, i contributi per i fondi di solidarietà ex Dlgs 148/15, il contributo dello 0,3% previsto dalla L. 845/78 integrativo NASPI e devolvibile ai fondi interprofessionali.
FONTE: laleggepertutti.it