Venerdì 25 marzo 2016
I contribuenti che da una parte vantano dei crediti fiscali e dall’altra invece hanno delle somme iscritte a ruolo da Equitalia, si vedono recapitare dall’agenzia di riscossione la richiesta di compensare crediti e debiti sanando così la propria situazione.
Il termine per l’accettazione della proposta è di 60 giorni e nel caso in cui si dovesse rifiutare il processo di esecuzione riparte. Di conseguenza, qualora il contribuente non intenda seguire il “consiglio” dell’agenzia di riscossione, il prezzo da pagare potrebbe nei fatti essere ben più caro. Vediamo con ordine come funziona.
La compensazione dei crediti con i debiti iscritti a ruolo è stata normata dal Dpr 602/73 . La normativa prevede che il contribuente possa compensare appunto le somme che ha chiesto a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo. L’agenzia dunque prima di procedere al rimborso dell’imposta deve verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo. E’ la stessa Agenzia delle Entrate che trasmette dunque ad Equitalia la lista dei beneficiari dei rimborsi. L’elenco viene restituito da Equitalia all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni. Le entrate entro i 30 giorni successivi rende disponibili a ciascun Agente un importo corrispondente alla somma che risulta iscritta a ruolo e non riscossa alla data del riscontro. A questa vengono aggiunti interessi e spese calcolate al novantesimo giorno successivo a tale data.
L’agente notifica la proposta al contribuente che ha a disposizione 60 giorni di tempo durante i quali l’azione di recupero viene sospesa.
Il rifiuto della proposta di compensazione operata da Equitalia porta l’ente al pignoramento del rimborso presso terzi e ad un eventuale contenzioso che il contribuente dovrebbe avviare poi con l’Agenzia delle entrate per il mancato rimborso.
Trascorreranno difatti solo 80 giorni tra il momento in cui il contribuente rifiuta la contestazione e il momento in cui Equitalia inizierà il processo di pignoramento. Naturalmente quest’ultimo passaggio sarà ulteriormente gravato dalle spese dovute a titolo di interessi e spese di esecuzione. Considerato che sarà difficile che l’Agenzia delle Entrate non sospenda il rimborso al contribuente delle somme corrispondenti, si profila un percorso lungo e periglioso che porti il contribuente ad avviare un contenzioso tributario con uteriori costi in termini di spese del giudizio.
La compensazione può essere effettuata tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti relativi ad imposte sui redditi, IVA, Irap e imposte d’atto. I crediti devono essere preventivamente chiesti a rimborso mediante un’istanza specifica o attraverso la compilazione delle rispettive dichiarazioni.
Si tenga presente che non saranno considerabili i crediti di imposta riportati a nuovo all’interno delle medesime dichiarazioni.
L’orientamento generale – che naturalmente varia caso per caso – è che convenga aderire alla richiesta di compensazione di Equitalia quando l’Agenzia abbia riconosciuto integralmente il rimborso richiesto. Se questo è il caso difatti, l’opportunità di bloccare il pignoramento di Equitalia porta degli indubbi vantaggi.
Nel caso in cui invece le Entrate non avessero riconosciuto l’intero importo richiesto a rimborso (a volte in questi casi si tratta di differenze anche rilevanti), si può decidere, a seconda dei casi e della correttezza della richiesta di rimborso effettuata, di non aderire alla richiesta di compensazione, richiedendo al contempo una rateizzazione del debito Equitalia e impugnando la decisione delle Entrate per ottenere il rimborso richiesto nella misura spettante.
fonte:laleggepertutti