Deposito appello per posta

Martedì 21 febbraio 2017 

Per l’irritualità della procedura di impugnazione, la sanzione di nullità non è prevista dalla legge ed è in contrasto con le pronunce sul punto della Consulta e della Corte suprema
Il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 53 del Dlgs n. 546/1992, nel disciplinare le modalità di appello in vigore dal 3 dicembre 2005 al 12 dicembre 2014 (ossia nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 3-bis, comma 7, del Dl 30 settembre 2005, n. 203), prevedeva che ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. La questione dell’interpretazione di tale disposizione riguarda il momento di decorrenza di tale obbligo di deposito, potendosi ritenere che tale obbligo decorra dalla data di ricezione dell’atto di appello in tal modo notificato oppure da quella della sua spedizione sulla quale era intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 4 dicembre 2009, n. 321. Da un canto, la Consulta aveva affermato che non sono fondate, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, le questioni di legittimità costituzionale del secondo periodo dell’articolo 53, comma 2, del Dlgs n. 546/1992 laddove - in ipotesi di appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - ne prevede l’inammissibilità in mancanza di deposito della copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citata pronuncia dell’alta Corte italiana, d’altro canto, afferma che tale termine per il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado è perentorio e che la disciplina del 2005, pur prevedendo l’inammissibilità dell’impugnazione per il mancato deposito della copia dell’appello nella segreteria del giudice di primo grado, non ne indica il termine. A tal proposito, l’individuazione della funzione legislativa della normativa in esame, nel fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell’appello, ha permesso ai giudici costituzionali di estrarre il termine per il deposito della copia dell’appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie. Pertanto, il giudice delle leggi ha statuito che l’esigenza di fornire alla segreteria del giudice di primo grado una tempestiva e documentata notizia della proposizione dell’appello, permette di individuare il termine perentorio per il deposito della copia dell’appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale in quello di trenta giorni dalla proposizione dell’appello stabilito per la costituzione in giudizio dell’appellante. Tale conclusione ha comportato, per la mentovata pronuncia della Corte costituzionale, come il rinvio stabilito dall’articolo 53 del Dlgs n. 546/1992, secondo comma, all’articolo 22, commi 1 e 3, dello stesso Dlgs per la costituzione in giudizio dell’appellante, il quale come evidenziato nel commento alla citata pronuncia della Consulta, non può che far applicare – in assenza di diversa previsione legislativa, la disciplina prevista in via generale dal Dlgs n. 546 stesso. Ai fini dell’individuazione dei termini processuali occorre fare riferimento al quinto comma dell’articolo 16 del Dlgs n. 546, secondo il quale, con previsione costante dal 1992 a oggi, dispone che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Nessun dubbio pareva porsi nel senso che l’inizio della decorrenza dei termini risultassero sdoppiati, ossia per il notificante nel senso che tali termini dovessero essere calcolati dal giorno della spedizione, mentre per il ricevente dalla data della consegna dell’atto, ma la sentenza della Cassazione in rassegna ha espressamente inteso di confermare l’unico suo precedente individuato nell’ordinanza della sesta sezione civile 3 dicembre 2015, n. 24669. Per completezza, si rammenta che l’articolo 36, comma 1, del Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, ha eliminato la possibilità di notificare l’appello mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziale, con l’effetto che è scomparso l’obbligo per l’appellante, a pena d’inammissibilità, di depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 FONTE:FISCOGGI

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