Lunedì 20 febbraio 2017
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi (ex art. 17 della 1. n. 114 del 1977) e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento,
come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante”. Certamente la moglie co-dichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l’avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest’ultimo, o, comunque, a contestare la pretesa tributaria su di esso fondata, proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti, e comunque contro l’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per lei (cfr. C.cost., ord. n. 215 del 2004 e Cass. ord., n. 17160 del 2014, n.20857 del 2010, n. 20709 del 2007, n. 19896 del 2006). Il suo diritto di difesa, infatti, non può essere in alcun modo pregiudicato (cfr. Cass. 18 novembre 2015 n. 23553).
Questo principio viene ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 27 gennaio 2017, n. 2071 della quinta Sezione (Pres. Vivaldi Rel. Garri).
La Corte inoltre conferma il principio per il quale con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. Il risultato è che la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell’instaurazione del giudizio tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito, l’interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti moglie co-dichiarante. Fatta salva la possibilità di difendersi in proprio come sopra esposto.
fonte:
IL TRIBUTO