Venerdì 25 marzo 2016
Ha tuttavia il pregio di fornire un quadro sufficientemente chiaro dell’interpretazione (ormai consolidata) della Suprema Corte dei rapporti tra le norme citate e la regola dello “Statuto” che parla di avvisi bonari.
I Giudici premettono infatti che il comma 5 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo (cioè dell’avviso bonario) in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».
E’ evidente allora che condizione affinché la norma dello “Statuto” operi è l’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Infatti, prosegue la Corte, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Per converso, in caso di incertezza, la mancanza del contraddittorio determina la nullità dell’iscrizione a ruolo, per quanto previsto dal citato articolo 6.
L’omesso invio della comunicazione d’irregolarità, in generale, incide invece, sull’applicazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, la quale richiede che:
- ci si trovi al cospetto di controllo automatizzato di dichiarazione;
- sussistano i presupposti per la comunicazione d’irregolarità;
- vi sia un pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione delle somme che risultino dovute.
FONTE:ILTRIBUTO