giovedì 10 marzo 2016
Dichiarazione dei redditi 2016, nuovi incentivi fiscali: bonus mobili, spese sanitarie, spese scolastiche. Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate [ Circ. n. 3/E/2016.] ha ampliato la categoria delle spese detraibili dal 730 (o dal modello Unico), dagli immobili, alla scuola, alle spese sanitarie. Inoltre sono stati forniti importanti chiarimenti.
Molti dei costi detraibili saranno già precaricati nel 730 precompilato, che sarà disponibile online dal 15 aprile, nel sito dell’Agenzia delle Entrate. È comunque possibile integrare il modello precompilato per ottenere maggiori sconti fiscali. Le integrazioni possono essere effettuate con calma, dato che il termine per la trasmissione del 730 quest’anno cade il 7 luglio; inoltre è possibile effettuare anche delle integrazioni tardive col modello Unico, la cui presentazione scade il 30 settembre. Vediamo ora tutte le delucidazioni fornite dall’Agenzia sui bonus e gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione dei redditi.
Spese sanitarie
In merito alle spese sanitarie, l’Agenzia ha chiarito che possono essere detratti i costi della mesoterapia e dell’ozonoterapia, se i trattamenti sono stati prescritti da un medico per curare una patologia. Sono invece esclusi:
– i costi sostenuti per trattamenti di haloterapia (grotte di sale);
– le spese sostenute per il pedagogista.
Ovviamente, come per gli anni scorsi, resta la detraibilità delle spese per i farmaci e i dispositivi medici, per gli esami, per le visite mediche, i ricoveri, gli interventi e le terapie.
Bonus mobili
Per quanto riguarda il bonus mobili (cioè la possibilità di detrarre il 50% dei costi per arredi e grandi elettrodomestici, in caso di ristrutturazione), sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
– innanzitutto, perché si abbia diritto al bonus, i lavori di ristrutturazione, sulla singola unità abitativa, si devono configurare come interventi di manutenzione straordinaria;
– pertanto, la sostituzione della caldaia consente l’accesso al bonus mobili, poiché è una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, dunque l’intervento non è di manutenzione ordinaria;
– al contrario, la sola sostituzione della vasca da bagno non è configurabile come manutenzione straordinaria; lo è, invece, se sono effettuati interventi più ampi, come il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno;
– lo stesso ragionamento è valido anche per il box doccia e per gli altri sanitari;
– nulla cambia quando la vasca da bagno o il box doccia sono sostituiti con i modelli con lo sportello, per facilitare l’accesso ai disabili: l’intervento, secondo l’Agenzia, non è configurabile come abbattimento delle barriere architettoniche.
Spese scolastiche
Dal 16 luglio 2015 in poi , grazie alla riforma della scuola, è possibile detrarre tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza di:
– asili nido; – scuole dell’infanzia (cioè scuole materne);
– scuole primarie (ossia elementari);
– scuole medie inferiori;
– scuole medie superiori;
– università.
Sono comprese le spese sostenute per la mensa. Il bonus fiscale consiste in una detrazione del 19% dei costi dalle imposte, sino a un massimo di spesa pari a 400 Euro: si posso dunque detrarre sino a 76 Euro per allievo. Nessun limite alla detrazione delle spese universitarie, per le quali resta in vigore al precedente detrazione al 19% senza limiti (le rette relative alla frequenza di Istituti privati, però, non sono detraibili in misura superiore alle tasse pagate per la frequenza in un’università pubblica). Non vi sono limiti, inoltre, alla detrazione dei contributi volontari per:
– l’innovazione tecnologica (rientra nei costi anche l’acquisto di cartucce stampanti);
– l’edilizia scolastica (compresi i lavori di manutenzione);
– l’ampliamento dell’offerta formativa (rientra nei costi anche l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Sconti fiscali sull’abitazione
Alcuni chiarimenti sono stati effettuati in merito a spese ed oneri sugli immobili ad uso abitativo:
– la pertinenza a servizio dell’abitazione principale può essere costituita in comunione, ed è possibile che ogni comproprietario deduca la quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa;
– per quanto riguarda la detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione tiene conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza;
– per quanto concerne la deducibilità del costo di acquisto di una casa da affittare (per almeno 8 anni a canone concordato), l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione è 300.000 euro e vale per l’intero periodo dell’agevolazione (2014-2017), sia con riferimento all’abitazione che al contribuente; la deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto della casa da affittare ed è subordinata alla durata del contratto.
Fonte: www.laleggepertutti.it