Mercoledì 20 gennaio 2016
Agevolazioni: le regole sulla detrazione fiscale per chi fa ricorso alla negoziazione assistita dagli avvocati e all’arbitrato; il decreto del Ministero della Giustizia.
Incentivi fiscali: scattano le detrazioni per chi fa ricorso alla negoziazione assistita e agli arbitrati ossia ai cosiddetti mezzi di soluzione alternativa delle controversie (Adr); il Ministero della Giustizia ha appena emanato il decreto con cui vengono fissate le regole per ottenere il credito d’imposta stabilito dalla legge di Stabilità 2016 (il decreto è qui scaricabile come documento allegato). In particolare, la normativa appena varata prevede un’agevolazione – fino a massimo 250 euro – per il rimborso della spesa sostenuta per il pagamento della parcella all’avvocato a seguito di una procedura di soluzione della lite tramite negoziazione assistita o arbitrato. Inoltre la misura diventa anche strutturale: non ci sarà, quindi, bisogno di successive proroghe per gli anni futuri.
La richiesta può essere fatta solo in via telematica.
Chi intende richiedere l’agevolazione fiscale dovrà collegarsi (dal 10 gennaio 2016) sul sito del ministero della Giustizia (www.giustziai.it) e scaricare il modulo.
A compilare il modulo dovrà essere, ovviamente, colui che richiede l’incentivo, ossia che ha corrisposto il compenso all’avvocato a seguito dell’assistenza in uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi in maniera positiva oppure agli arbitri, a patto che l’arbitrato sia arrivato al traguardo con la redazione del lodo.
Alla richiesta andrà allegato:
– la copia dell’accordo di negoziazione assistita oppure una copia del lodo arbitrale;
– nel caso di negoziazione assistita, la prova della trasmissione dell’accordo suddetto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati (che ha il compito di monitorare tutta l’operazione negoziazione fornendo al ministero della Giustizia ogni 3 mesi un quadro completo delle operazioni concluse);
– una copia della carta d’identità
– una copia della fattura rilasciata all’avvocato o all’arbitro
– una copia della quietanza (in caso di pagamento per contanti), del bonifico, dell’assegno o ad altro documento che attesti l’effettiva corresponsione del compenso all’avvocato nel corso dell’anno precedente.
Nel caso di più negoziazioni assistite o arbitrati andrà compilata un’autonoma richiesta per ognuna di esse.
Il credito d’imposta verrà riconosciuto dallo Stato in modo proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni disponibile per il 2016.
A tal fine, il Ministero della Giustizia comunicherà al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta che effettivamente gli è stato riconosciuto in rapporto a ognuno dei procedimenti interessati.
Per poter scomputare dalle tasse il credito d’imposta esso andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2015 ed è utilizzabile a titolo di compensazione: “a tal fine – stabilisce il decreto del Ministero – il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto delle operazioni di versamento”. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, il credito non dà origine a un rimborso e non concorre alla formazione del reddito e neppure al valore della produzione netta rilevante per l’Irap.
Il credito d’imposta è revocato quando è accertata l’inesistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che legittimano l’agevolazione, oppure se la documentazione è stata presentata in maniera incompleta oppure non è stata presentata affatto.
FONTE: www.laleggepertutti.it