Martedì 12 gennaio 2016
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo di Catanzaro conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, (viene) meno la giustificazione causale della corresponsione di somme a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito” (cfr. da ultimo T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 17 Marzo 2015, n. 420).
L’interessato ricorreva avverso una cartella di pagamento con la quale l’ente riscossore agiva per l’esazione di oneri di urbanizzazione. Segnatamente, il privato forniva la prova dell’adempimento, evincibile dai bollettini prodotti nonché dalla concessione edilizia. Le somme in questione erano state pagate al competente funzionario comunale, il quale non aveva tuttavia provveduto al conseguente versamento.
In sede penale, il pubblico ufficiale patteggiava per il reato di peculato. Sui beni del soggetto veniva disposto il sequestro conservativo.
In ordine al secondo motivo di censura, il ricorrente eccepiva la circostanza del mancato utilizzo della concessione cui gli oneri si connettono.
Il Comune, nonostante la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, risulta che non avesse mai contestato l’utilizzo del titolo edilizio.
Il Collegio si pronuncia per la fondatezza del secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo, accoglie la richiesta del privato, e per l’effetto accerta e dichiara che il soggetto non è debitore della somma contestata, conseguentemente annulla la cartella impugnata.
L’ente comunale non viene tuttavia condannato al rimborso delle somme trasferite dalla controparte al funzionario, in considerazione della circostanza che dalle risultanze documentali in atti il pagamento non risulta effettuato in favore del Comune, bensì di soggetto non legittimato a riceverlo. Conclude il Tribunale osservando come resti comunque salva l’applicazione delle norme civilistiche dettate in materia di ripetizione, attivabili nei confronti del soggetto percettore dell’indebito. FM
TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II, 11 dicembre 2015, n. 1921
fonte: il diritto amministrativo.it